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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Trasformazione di una ditta individuale in una SA o Sagl

Dopo la costituzione di una piccola impresa e una prima crescita positiva, molti imprenditori vogliono adattare la loro forma giuridica alle mutate circostanze e quindi trasformare la loro ditta individuale in una SA o in una Sagl. Questo processo può avvenire in diversi modi.

Trasformazione ditta individuale

Trasformazione di una ditta individuale

Trasformazione non è in realtà la parola giusta, in quanto di fatto viene costituita una nuova persona giuridica (SA o Sagl), che rileva parti della ditta individuale (che non è una persona giuridica). Quindi solitamente la ditta individuale viene sciolta e, se è iscritta nel registro di commercio, deve essere cancellata.

Di seguito sono descritte brevemente le due varianti usuali per la creazione di una SA o Sagl da una ditta individuale. Entrambe sono cosiddette costituzioni qualificate, vale a dire che il processo di formazione è soggetto a requisiti aggiuntivi. Ciò aumenta anche i costi di avviamento.

Variante A: assunzione di beni

La nuova società può rilevare l’attività comprendente tutti gli attivi e i passivi della ditta individuale direttamente nell’ambito della costituzione. Gli attivi e i passivi apportati non vengono utilizzati (o vengono utilizzati solo in parte) per il finanziamento delle quote (liberazione). Spesso almeno una parte rimane come prestito dei promotori alla nuova società. Affinché sia possibile effettuare una tale costituzione mediante rilevamento di tutti gli attivi e i passivi, la ditta individuale deve aver tenuto una contabilità doppia ed aver presentato un conto annuale controllato da un revisore abilitato. In occasione di un’assunzione di beni, i beni assunti così come il nome del cedente vengono pubblicati nel registro di commercio.

La ditta individuale cessa di esistere, se tutte le sue componenti sono state cedute alla nuova SA o Sagl. Ovviamente, anche la trasformazione di una sola parte della ditta individuale è possibile. In tal caso, la parte restante continua la sua esistenza come ditta individuale. Questa modalità è possibile anche nella variante B.

Variante B: conferimento in natura

La nuova SA o Sagl può essere costituita con un conferimento in natura. In tal caso, i valori della ditta individuale vengono utilizzati per la liberazione (ovvero il finanziamento) delle neocostituite quote. Un revisore abilitato deve controllare che il valore degli attivi apportati corrisponda effettivamente al valore dichiarato. Una tale costituzione con conferimento in natura viene segnalata nel registro di commercio con gli oggetti facenti parte del conferimento, il loro valore così come il nome della persona conferente e il numero di quote di partecipazione alla nuova società ottenute in cambio. Questo metodo è comunque poco utilizzato in pratica.

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