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Trasformazione di una ditta individuale in una SA o Sagl.

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Dopo un avvio in piccolo e una sana crescita iniziale, molti imprenditori desiderano adattare la propria forma giuridica alle mutate circostanze, e di conseguenza trasformare la propria ditta individuale. La trasformazione di una ditta individuale in una SA o Sagl può avvenire in diversi modi. Trasformazione di per sé non è veramente il termine adatto, in quanto viene costituita una nuova persona giuridica (SA o Sagl), la quale rileva le componenti della ditta individuale (la quale non è una persona giuridica). Di regola, la ditta individuale poi viene sciolta, ovvero non esiste più. Qualora fosse registrata nel registro di commercio, l’iscrizione va cancellata.

Di seguito vengono esposte brevemente le due varianti usuali per la costituzione di una SA o Sagl partendo da una ditta individuale. In entrambi i casi si tratta di cosiddette costituzioni qualificate, in quanto vi sono esigenze aggiuntive. Di conseguenza anche i costi di costituzione sono più alti.

A) La nuova società può rilevare l’attività comprendente tutti gli attivi e i passivi della ditta individuale direttamente nell’ambito della costituzione (cosidd. assunzione di beni). Gli attivi e i passivi apportati non vengono utilizzati (o vengono utilizzati solo in parte) per il finanziamento delle quote (liberazione). Spesso almeno una parte rimane come prestito dei promotori alla nuova società. Affinché sia possibile effettuare una tale costituzione mediante rilevamento di tutti gli attivi e i passivi, la ditta individuale deve aver tenuto una contabilità doppia ed aver presentato un conto annuale controllato da un revisore abilitato. In occasione di un’assunzione di beni, i beni assunti così come il nome del cedente vengono pubblicati nel registro di commercio.

La ditta individuale cessa di esistere, se tutte le sue componenti sono state cedute alla nuova SA o Sagl. Ovviamente, anche la trasformazione di una sola parte della ditta individuale è possibile. In tal caso, la parte restante continua la sua esistenza come ditta individuale. Questa modalità è possibile anche nella variante B).

B) La nuova SA o Sagl può essere costituita con un conferimento in natura. In tal caso, i valori della ditta individuale vengono utilizzati per la liberazione (ovvero il finanziamento) delle neocostituite quote. Un revisore abilitato deve controllare che il valore degli attivi apportati corrisponda effettivamente al valore dichiarato. Una tale costituzione con conferimento in natura viene segnalata nel registro di commercio con gli oggetti facenti parte del conferimento, il loro valore così come il nome della persona conferente e il numero di quote di partecipazione alla nuova società ottenute in cambio. Questo metodo è comunque poco utilizzato in pratica.

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