Responsabilità per la costituzione di una SA o Sagl. Responsabilità dei promotori e dei compartecipi
Aggiornato il 3 gennaio 2013
I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società anonima sottostanno alla cosiddetta responsabilità per la costituzione ai sensi dell’ art. 753 OR. Lo stesso vale per la costituzione di una Sagl.
Responsabilità per la costituzione significa che i compartecipi alla costituzione rispondono di danni derivanti da loro azioni illecite e cagionati alla neocostituita società, ai suoi azionisti o ai suoi creditori nell’ambito della costituzione. Si tratta soprattutto di casi in cui qualcuno viene ingannato riguardo alla capacità finanziaria della neocostituita società. Ciò può essere il caso in particolare nel caso di una costituzione qualificata (p. es. con conferimenti in natura). Anche in caso di aumenti di capitale è applicabile la responsabilità per la costituzione.
Esempi di casi da cui può scaturire una responsabilità per la costituzione:
- Viene simulata una costituzione liquida (cioè con mezzi finanziari), ma in realtà vengono conferiti valori reali nella nuova società.
- Conferimenti in natura vengono sopravvalutati, il che vuol dire che il capitale della nuova società non è finanziato in maniera sufficiente, in quanto i valori reali apportati non corrispondono al valore delle quote emesse.
- Il capitale della società viene finanziato solo di facciata, ad esempio con un prestito a corto termine che viene ripagato subito dopo la costituzione.
Come segnalato all’inizio, non solo i promotori, ma anche altri compartecipi (ad esempio fiduciari o notai) sono soggetti a questa norma. Secondo il tribunale federale sono responsabili tutti coloro che partecipano alla costituzione in maniera creativa, che avvantaggiano l’attività dei promotori in senso stretto e che mediante il proprio intervento esercitano un influsso sulla creazione della società, purché agiscano intenzionalmente o per negligenza.
La responsabilità per la costituzione vale solamente per il periodo della costituzione e degli atti preparatori fino al momento dell’iscrizione al registro di commercio.