Obblighi degli azionisti di società anonima (Sa) in Svizzera
Aggiornato il 2 gennaio 2013
Di seguito vengono presentati gli obblighi degli azionisti di una SA in Svizzera secondo il Codice delle Obbligazioni (CO).
Obbligo di liberazione
Questa è l’unico obbligo legale dell’azionista. Questi è tenuto a liberare le azioni al momento della loro emissione, ovvero a versarne il controvalore (in denaro o valori reali). Al momento della costituzione della società gli azionisti devono liberare almeno il 20% del valore nominale, ma in ogni caso almeno CHF 50’0000.
Altri obblighi
Il diritto azionario non prevede ulteriori obblighi per l’azionista. In linea di massima, tali ulteriori obblighi non possono essere costituiti neppure tramite gli statuti della SA. In particolare, l’azionista di conseguenza non ha alcun obbligo di lealtà nei confronti della sua SA. Questo è uno dei punti in cui la SA si distingue in modo marcato dalla Sagl, dove invece un tale obbligo di lealtà è previsto dalla legge stessa.
Qualora gli azionisti desiderino stabilire comunque degli obblighi ulteriori, possono sottoscrivere tra loro un cosiddetto “patto parasociale”. (vedi l’articolo sui patti parasociali)