L’uscita di un socio da una società in nome colletivo
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Di regola la società in nome collettivo viene sciolta, quando un socio abbandona. La società in nome collettiva continua ad esistere solamente con lo scopo della liquidazione. I soci di una società in nome collettivo possono però prevedere contrattualmente che la società anche dopo l’abbandono di un socio continui ad esistere. La società in nome collettivo dev’essere però composta da almeno due soci.
Inoltre può esserci anche un’eccezione per legge che preveda l’esistenza della società collettiva nonostante l’uscita di un socio. Tali eccezioni sono:
- L’esclusione di un socio per motivi gravi sulla base di una richiesta avanzata da tutti i soci. Il socio in questione dev’essere escluso dal giudice.
- Un socio va in fallimento o uno dei suoi creditori, che ha pignorato la sua parte di liquidazione, esige lo scioglimento della società. Tutti i soci possono in questo caso escluderlo e distribuirgli la sua parte del patrimonio sociale.
- Se la società in nome collettivo sussiste solo con due soci e uno dei due fa valere un motivo d’esclusione. Un motivo d’esclusione sussiste se la continuazione della collaborazione lavorativa non è più ragionevole. Una colpa dell’escluso non è necessaria. L’altro socio può continuare l’attività commerciale sotto forma di una ditta individuale.
Il socio escluso ha diritto ad una buonuscita che non si calcola essenzialmente secondo il valore di liquidazione del patrimonio della società, ma bensì secondo il regolare valore di continuazione dell’attività.