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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

L’associazione è soggetta al pagamento delle tasse?

Fondamentalmente anche un’associazione deve pagare le tasse. L’esenzione dal pagamento è possibile se l’associazione persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità. Le associazioni senza scopo lucrativo godono di un limite della cifra d’affari inferiore nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.

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Un’associazione è una persona giuridica (cfr. Articolo blog) e pertanto fondamentalmente soggetta al pagamento delle tasse. Sottostà all’imposta sul capitale e sugli utili nel Cantone in cui si trova la sede ai sensi degli statuti (art. 20 comma 1 della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette [LAID]).

Esenzione fiscale

L’associazione è esente dal pagamento se persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica o persegue fini di culto (art. 23 comma 1 lettere f e g LAID).

  1. Scopi di pubblica utilità:
  • L’associazione deve perseguire scopi di pubblica utilità, ovvero l’attività deve essere nell’interesse della collettività. Questo è il caso ad es. di attività caritatevoli, finalizzate a promuovere la salute, ecologiche, pedagogiche, scientifiche o culturali.
  • Il gruppo di destinatari della prestazione erogata deve essere il più aperto possibile.
  • Le attività economiche a scopo di lucro non sono autorizzate.
  • I membri dovranno fare dei sacrifici senza cui l’attività dell’associazione non sarebbe possibile. Questi possono essere mezzi finanziari come donazioni o anche un’attività non retribuita.
  • Non devono sussistere scopi di mero autoaiuto. Lo scopo dell’associazione non deve essere solo quello di soddisfare gli interessi personali dei singoli membri.
  1. Scopi pubblici:
  • È necessario portare a compimento un compito pubblico altrimenti svolto dall’ente pubblico.
  • Il trasferimento del compito a un’associazione deve basarsi su un atto di diritto pubblico.
  1. Fini di culto:
  • per fini di culto si intendono la professione o la promozione di una fede comune nell’insegnamento e nelle funzioni religiose a livello cantonale o nazionale.
  • a livello nazionale vigono le professioni di fede considerate rilevanti nel territorio della Svizzera.

Un’esenzione parziale può essere concessa se accanto allo scopo di pubblica utilità si perseguono anche altri fini. In ambito sportivo le associazioni sono ad esempio di pubblica utilità se sono destinate alla promozione dello sport di massa. Se le condizioni sono soddisfatte, l’associazione riceverà l’esenzione dalle imposte dirette a livello di Confederazione, a livello cantonale e comunale (in particolar modo l’esenzione dall’imposta sul capitale e sugli utili).

Imposta sul valore aggiunto

Ai sensi della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA] le “associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico” sono già privilegiate (art. 10 comma 2 lettera c LIVA). Il limite della cifra d’affari alla base dell’obbligo fiscale viene incrementato da 100 000 CHF a 150 000 CHF l’anno.

Altre agevolazioni

Se è assodato che un’associazione persegue scopi pubblici o di pubblica utilità, nella contabilità le donazioni volontarie dei donatori possono essere defalcate dagli utili.

Le agevolazioni fiscali sussistono anche per le associazioni che non soddisfano i requisiti summenzionati. I contributi alle associazioni versati dai membri non costituiscono ad esempio utile imponibile (art. 66 comma 1 LIFD). L’utile realizzato da un’associazione inferiore a 5.000 CHF non è altrettanto imponibile (art. 71 comma 1 LIFD).

Le associazioni devono presentare le loro domande di esenzione fiscale alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni e osservare le relative richieste.

Affidate la costituzione della vostra associazione a STARTUPS.CH! I nostri giuristi saranno a vostra disposizione sia prima che dopo la costituzione. Può annunciarsi qui per una consulenza o per ottenere della documentazione gratuita.

3 commenti su “L’associazione è soggetta al pagamento delle tasse?

  1. Salve ho bisogno di voi, ho idea di creare un sito e-commerce che lavora anche in dropshipping, ho trovato il fornitore che è in germania, mi ha chiesto di aprire una partita iva, ma non riesco a capire e trovare info, potete aiutarmi?

    • Buongiorno Signor Carmine,

      Innanzitutto ci perdoni per la tarda risposta.
      A tal proposito le consiglio di contattare telefonicamente il nostro ufficio di Lugano al seguente numero: 091 922 81 31.
      Avrà l’opportunità di fissare un colloquio di consulenza presso la nostra filiale di Lugano e un fiduciario e/o giurista risponderà a tutte le sue domande.

      Cordiali saluti,

      Team STARTUPS.CH

  2. Buongiorno
    gentilmente potrebbe chiarirmi il seguente concetto:
    Art.66 LIDAF
    I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.
    …..

    per membri si intende associati dell’associazione?

    LE associazioni non a scopo di lucro non di pubblica utilità con un imponibile sotto i 5000 franchi devono lo stesso presentare la dichiarazione di esenzione?
    grazie
    cordiali saluti

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