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Il nome della ditta per la Sagl/SA.

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Il nome della ditta per una SA o una Sagl può essere scelto liberamente. Sono permessi sia nomi di persona che denominazioni di fantasia a cui vanno aggiunti i complementi SA o Sagl. Il nome della ditta ha in primo luogo una funzione d’individuazione. Inoltre può avere come simbolo di una prestazione e portatore di rinomanza anche una funzione pubblicitaria. Un nome permesso per la Sagl sarebbe per esempio ” Paradiso dei giardini Fischer Sagl”. È sicuramente sensato se il nome della ditta presentasse una relazione con l’ambito d’attività  o con il prodotto della società. Così facendo il cliente può riconosce di primo acchito che cosa gli offre l’impresa.

Limiti alla definizione del nome della ditta risultano in particolar modo dall’art. 944 cap. 1 CO:

  • Divieto d’inganno

Il contenuto del nome della ditta non deve provocare inganni. Non devono essere destate false idee nel pubblico. Il nome della ditta non deve contraddire lo stato fattuale (principio della verità della ditta).

  • Obbligo di verità

Di principio è vietato indicare nel nome della ditta un’attività che di fatto non viene eseguita. Nel caso di imprese appena aperte è sufficiente che sia presente una seria intenzione ad attuare l’attività indicata.

  • Protezione dell’interesse pubblico

Il nome della ditta deve tenere conto degli interesse pubblici protetti giuridicamente e ad esempio non infrangere il sentimento religioso, morale o nazionale.

  • Obbligo di chiarezza (diritto consuetudinario):

Da questo principio ne segue che il nome della ditta per esempio non deve contenere alcun elemento che si riallaccia ad un’altra forma giuridica (ad esempio società in nome collettivo).

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