I diritti del socio di una società a garanzia limitata
Nel seguente articolo presenteremo una visione d’insieme riguardante i diritti del socio di una Sagl. Tali diritti possono essere suddivisi in due categorie: i diritti patrimoniali e quelli non patrimoniali.
I diritti del socio
Il socio di una società a garanzia limitata dispone di diversi diritti. I diritti patrimoniali sono equiparabili a quelli di una società anonima. L’art. 798 cpv. 3 CO prevede che i dividendi devono essere impostati in base al valore nominale delle quote sociali. Questa regola è simile alla normativa dell’art. 660 CO, la quale prevede una partecipazione proporzionale al guadagno per gli azionisti di una società anonima.
Tuttavia prevale una differenza per ciò che concerne i diritti non patrimoniali. In questo ambito vi sono differenze maggiori rispetto alle normative per le società anonime. I soci possiedono un diritto di partecipazione alla gestione della società. Contrariamente ad un azionista di una società anonima, i soci possono partecipare attivamente agli affari della Sagl. L’art. 809 cpv. 1 CO prevede che i soci esercitano in comune la gestione della società. Tuttavia, lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione. Oltre a questi diritti, i soci godono anche di alcune protezioni. Essi possono ad esempio convocare l’assemblea dei soci oppure contestare le decisioni dell’assemblea contrarie alla legge o allo statuto. Inoltre il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti previsto dall’articolo 802 CO offre a tutti i soci la possibilità di esigere dai dirigenti ragguagli su tutti gli affari della società.
Riassumendo, il socio di una Sagl possiede diversi diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali. La differenza principale rispetto ai diritti degli azionisti di una società anonima risulta nel diritto di partecipare alla gestione della società, il quale è maggiormente ampio nel contesto di una società a garanzia limitata.