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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Gli organi di una società a garanzia limitata (Sagl)

I seguenti organi di una società a garanzia limitata sono imposti dalla legge: l’assemblea dei soci, la gestione della società con almeno un membro e l’ufficio di revisione.

Faq three green cubes in the airGli organi di una Sagl

Il diritto svizzero prevede per legge tre organi in una Sagl e riconosce il principio di parità. Tale normativa è simile a quella riguardante la società anonima, la quale prevede pure tre organi indipendenti l’uno dall’altro. Tuttavia, l’assemblea dei soci ricopre un peso superiore rispetto all’assemblea generale di una società anonima. Secondo l’art. 804 CO, l’assemblea dei soci è l’organo supremo della società. Inoltre lo stesso articolo ne elenca le attribuzioni intrasmissibili. A differenza dell’assemblea degli azionisti, l’assemblea dei soci ha la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare direttamente alla gestione della società. Il diritto di voto all’assemblea viene definito in base al livello delle quote sociali.

La gestione della società è il secondo organo di una Sagl. I compiti sono paragonabili a quelli del consiglio d’amministrazione di una società anonima. Tuttavia, nel caso di una società a garanzia limitata, i soci esercitano collettivamente la gestione della società (art. 809 CO). L’assemblea può tuttavia decidere di nominare dei dirigenti che non necessariamente sono dei soci della Sagl.

L’articolo 818 CO prevede che per l’ufficio di revisione sono applicabili le stesse normative in vigore per l’organo di revisione di una società anonima. Contrariamente ad un azionista, un socio ha la possibilità, nel caso fosse tenuto ad effettuare versamenti suppletivi, di richiedere una revisione ordinaria dei conti annuali della società. Le diverse direttive giuridiche per l’ufficio di revisione si trovano nell’art. 727 CO dove vengono menzionate le condizioni per la revisione ordinaria e quella limitata, come pure quelle riguardanti la rinuncia ad una revisione limitata.

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