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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Nuovo diritto commerciale: modifiche importanti alle normative sulla ragione sociale per la società in nome collettivo

In Svizzera il 1 luglio 2016 è entrato in vigore il nuovo diritto commerciale. Ora anche le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni possono liberamente scegliere una ragione sociale di fantasia e non devono più contenere obbligatoriamente il cognome di uno dei soci.

nuovo diritto societario

In materia di nome della ditta, i regolamenti per la costituzione di una società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni sono stati abrogati. A tutte le imprese – ad eccezione della ditta individuale – si applicano le stesse normative in vigore sul nome della ditta che attualmente valgono per la SA, la Sagl e la società cooperativa.

Ragione sociale di fantasia per le società di persone

Le società di persone, come ad esempio la società in nome collettivo, possono da ora avere una ragione sociale di fantasia. Essa non deve però trarre in inganno o contenere termini puramente tecnici.
Al fine di evitare fraintendimenti, la forma giuridica deve sempre essere aggiunta alla ragione sociale di fantasia. Per l’aggiunta si può scegliere tra la sigla/abbreviazione (ad es. SNC) oppure la forma completa (ad es. società in nome collettivo). In precedenza, nella ragione sociale delle società di persone doveva obbligatoriamente essere contenuto il cognome di uno dei soci. Ad oggi questa norma non viene più applicata. Aggiunte quali “& Co.” oppure “e Associati” possono sempre essere utilizzate. Anche in questo caso però la forma giuridica deve essere aggiunta (ad es. XY e Associati SNC).

Forma giuridica

Abb. Italiano

Abb. Tedesco

Abb. Francese

Società in nome collettivo

SNC

KlG

SNC

Società in accomandita

SAc

Km

GSCm

Società in accomandita per azioni

SAcA

KmA

GSCmA

Il diritto esclusivo

Il diritto esclusivo di utilizzo della ragione sociale sarà ora esteso all’insieme della Svizzera per qualsiasi forma di società. Ciò significa che la ragione sociale di una nuova società deve essere chiaramente distinta dalle imprese già iscritte al registro di commercio. Al contrario, il diritto esclusivo della ditta individuale rimane limitato a livello locale. Di conseguenza il fondatore di una nuova società di persone dovrebbe intraprendere una ricerca d’identità prima di presentare i documenti costitutivi al registro di commercio.

Chi ha bisogno di cambiare?

Le imprese esistenti possono mantenere la ragione sociale attuale. Quest’ultima deve però essere completata con le indicazioni della forma giuridica. Tuttavia, le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni possono scegliere dal 1 luglio 2016 una nuova ragione sociale secondo il nuovo diritto commerciale. Il nuovo diritto commerciale è in vigore per tutte le società in nome collettivo che sono state fondate e/o si sono iscritte al registro di commercio a partire dal 1 luglio 2016.

Perché un nuovo diritto commerciale?

Prima del cambiamento del diritto commerciale le società di persone dovevano sempre contenere nella ragione sociale il cognome di uno dei soci. Questo regolamento rendeva ulteriormente difficile il passaggio generazionale della società, in quanto spesso la ragione sociale della società doveva essere adattata. Con tali modifiche la successione d’impresa sarà agevolata poiché una società potrà mantenere la ragione sociale inizialmente scelta, indipendentemente dalle variazioni della cerchia dei soci.

Volete adattare la ragione sociale della vostra azienda oppure avete domande a riguardo? I giuristi di STARTUPS.CH saranno lieti di aiutarvi e consigliarvi su tutti gli aspetti riguardanti il nuovo diritto commerciale.

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