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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Delega della gestione da parte del CdA: Prerequisiti, responsabilità e formalità

Oltre al consiglio di amministrazione (CdA), le grandi società dispongono anche di una direzione generale. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la gestione è in linea di principio di competenza del consiglio di amministrazione, il quale può delegare tali compiti a singoli membri o a terzi, purché non si tratti di compiti inalienabili e intrasmissibili.

Prerequisiti

Secondo il diritto svizzero, il consiglio d’amministrazione (CdA) di una società anonima è responsabile per tutte le questioni che non sono attribuite all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto. In linea di principio, ciò comprende anche la gestione dell’azienda. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, tale funzione viene delegata per sgravare il CdA. Tale delega è consentita dall’art. 716b CO. L’art. 716a cpv. 1 CO definisce i compiti del consiglio d’amministrazione che, al contrario, non possono essere delegati:

  • l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
  • la definizione dell’organizzazione;
  • l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
  • la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
  • l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
  • l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
  • l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Ai sensi dell’art. 716b cpv. 1 CO, le funzioni direttive non comprese in questo elenco possono essere delegate in tutto o in parte a singoli membri (delegati) o a terzi (amministratori) in conformità a un regolamento organizzativo. Pertanto, è richiesta l’autorizzazione a delegare compiti di gestione come previsto dallo Statuto sociale. L’inserimento di tale autorizzazione negli Statuti viene effettuato dall’assemblea generale. L’assemblea può quindi decidere, ad esempio, se i compiti possono essere delegati solo a singoli membri o a terzi, o se alcune funzioni – anche al di fuori dell’elenco legale di cui sopra – debbano rimanere di competenza dell’intero consiglio di amministrazione. Nel caso in cui non vi sia un’autorizzazione statutaria a delegare e le funzioni direttive siano comunque trasferite ad altri organi o a terzi, vi è una delega non autorizzata del CdA attraverso la quale i suoi membri diventano responsabili.

Responsabilità e requisiti formali

Come indicato in precedenza, lo statuto sociale deve autorizzare la delega della gestione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti di gestione ai sensi del regolamento organizzativo. Ciò avviene con una valida delibera di delega dell’intero Consiglio di Amministrazione. A tal fine è obbligatorio un regolamento organizzativo scritto. Tuttavia, non deve trattarsi di una regolamentazione formale, in quanto anche una deliberazione a maggioranza registrata del Consiglio di Amministrazione soddisfa i requisiti richiesti. D’altro canto, è necessario che la delibera o il regolamento organizzativo disciplinino la gestione, designino le posizioni necessarie a tal fine, ne descrivano i compiti e, in particolare, regolino la rendicontazione.

In presenza di una delegazione autorizzata (autorizzazione nello statuto, regolamento organizzativo/decisione del protocollo e nessuna delega di compiti non trasferibili), la responsabilità del Consiglio di amministrazione è limitata nella misura dei compiti delegati. In tal caso è responsabile solo di un’accurata selezione, istruzione e monitoraggio. Se, invece, non vi è una delegazione autorizzata, il Consiglio di Amministrazione è responsabile anche senza aver causato i danni direttamente.

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