Conferimenti e rapporti patrimoniali tra i soci di una società in nome collettivo
L’art. 557 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) fissa due regole generali molto importanti in materia di rapporti tra i soci di una società in nome collettivo:
- Il principio di libertà contrattuale;
- Il rinvio alle norme sulla società semplice.
In base al principio di libertà contrattuale, i rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.
Il rinvio alle norme sulla società semplice comporta che, in mancanza di appositi patti, si applichino le disposizioni riguardanti la società semplice, salve alcune eccezioni.
Tra le disposizioni riguardanti la società semplice entrano in considerazione in particolare gli art. 531 – 533 CO.
Tali norme regolano i conferimenti, la partecipazione ai guadagni e il riparto dei guadagni e delle perdite tra i soci.
In base all’art. 531 CO, ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.
Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote uguali, la cui specie e l’ammontare sono determinati dallo scopo della società.
I soci quindi possono stabilire, con il contratto di società, conferimenti in quote diverse tra di loro.
In base all’art. 532 CO, i guadagni realizzati da un socio, che per loro natura spettano alla società, devono essere condivisi con gli altri soci.
In base all’art. 533 CO, in difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all’ammontare della sua quota.
Tale principio è molto importante, in quanto fissa in concreto uno stato di parità tra i soci, anche se hanno quote diverse nella società.
Anche qui però i soci possono prevede una diversa regolamentazione attraverso il contratto di società, e stabilire ad esempio:
- Diverse quote sociali;
- Diverse partecipazioni agli utili e ai guadagni.
Poi viene stabilita una regola particolare, nel caso in cui venga determinata dai soci solo la parte nei guadagni: tale determinazione vale anche per la parte nelle perdite.
Lo stesso dicasi per il caso inverso, in cui i soci abbiano determinato solo la parte nelle perdite: tale determinazione vale anche per la parte nei guadagni.
Infine è prevista una regola speciale per i cosiddetti soci d’opera, ovvero quei soci che conferiscono allo scopo comune il proprio lavoro: per tali soci si può validamente stipulare che il socio sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.
In conclusione, nel singolo caso è importante comprendere bene la volontà e le esigenze dei soci, eventualmente il diverso ruolo che intendono rivestire nella società, anche nell’interesse dell’azienda, in modo da poter allestire un contratto sociale chiaro, semplice, ben calibrato alla situazione concreta, conforme alla legge e che non dia adito a incomprensioni, equivoci o divergenze interpretative di sorta.