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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Come esercisco qualcuno?

Prima di avviare un’esecuzione contro un debitore, dovrebbe intimarlo, in modo da contenere le spese. In ogni caso non sussiste alcun obbligo generale da parte del creditore di intimare dapprima il debitore.

La domanda di esecuzione è da inoltrare all’ufficio esecuzioni competente. Normalmente il luogo d’esecuzione si trova al domicilio del debitore. La sede dell’impresa è rilevante, qualora il debitore fosse una persona giuridica o una società di persone esercibile (luogo d’esecuzione ordinario, LEF 46).

L’ufficio d’esecuzione rilascia il precetto esecutivo, non appena riceve la domanda d’esecuzione.

Il debitore ha 10 giorni di tempo per opporsi, dal momento in cui viene a conoscenza del precetto esecutivo. Attraverso l’opposizione il debitore sospende l’esecuzione.

Per neutralizzare l’opposizione il creditore deve appellarsi al giudice. Il creditore può richiedere il rigetto provvisorio, fintanto che dispone di un riconoscimento di debito scritto (per es. un contratto scritto con la firma del debitore). Il debitore può evitare tale riconoscimento solo se facesse valere delle ragioni per cui il riconoscimento di debito verrebbe inficiato o la procedura risulterebbe lacunosa. Dovesse il debitore riuscire nel suo intento, spetterebbe al creditore di sollevare la domanda di riconoscimento. Nel corso di un processo civile verrà deciso, se il credito di fatto sussiste. Nel caso inverso il debitore (nel processo civile) deve inoltrare domanda di opposizione del credito.

Qualora il creditore non dovesse disporre di un riconoscimento di debito scritto (e neppure di una sentenza giudiziaria), potrebbe quest’ultimo neutralizzare l’opposizione attraverso una  domanda giudiziale (domanda di riconoscimento).

Qualora il debitore non facesse opposizione o fosse in grado di annullare il suo effetto attraverso una sentenza giudiziale o  inficiare un riconoscimento di debito scritto, il creditore potrebbe chiedere la continuazione del precetto esecutivo. L’apertura del procedimento è così conclusa ed ha inizio l’esecuzione, il che significa il pignoramento di valori patrimoniali del debitore rispettivamente il fallimento del debitore iscritto nel registro di commercio inclusa la realizzazione e la distribuzione del ricavato.

Importante: le spese d’esecuzione devono essere anticipate all’ufficio d’esecuzione dal creditore. Al creditore viene rimborsato l’anticipo alla fine della procedura, fintanto che il suo credito prevale. Attraverso il ricupero del debito si interrompe la prescrizione del credito.

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