La società in nome collettivo: una panoramica giuridica

February 26, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Una società in nome collettivo è un’unione di persone fisiche avente di regola uno scopo di economico ed esercitante un’attività di natura commerciale. Persone giuridiche  (ad es. SA o Sagl) non possono partecipare ad una società in nome collettivo. Una società in nome collettivo è in molti aspetti simile ad una ditta individuale (cf. articolo corrispondente), con la differenza che in questo caso vi sono più persone coinvolte, e di conseguenza si pongono nuove problematiche da regolamentare.

La società in nome collettivo è orientata alle persone (cosiddetta società di persone). Ciò si manifesta ad esempio nella regola secondo la quale la società in linea di massima si scioglie alla morte di uno dei soci (a meno che non si sia pattuita un’eccezione). Un cambio dei soci è possibile solo se è previsto dal contratto sociale, o se tutti i soci siano d’accordo. Inoltre, vige un severo divieto di concorrenza per i soci.

Costituzione: Come lascia presagire una parte del suo nome (”collettivo”), non si può costituire una tale società da soli, bensì sono richieste almeno due persone. La costituzione di una società in nome collettivo può avvenire senza formalità particolari. Dal momento che i soci rispondono in via sussidiaria dei debiti sociali (vedi sotto), non vi sono prescrizioni relative ad un capitale sociale minimo. Di norma viene concluso un contratto sociale, nella formulazione del quale i soci hanno un ampio margine di manovra. Ovunque non sia stato stabilito qualcosa nel contratto sociale, si applica in via sussidiaria la legge. Un contratto sociale regola ad es. gli obiettivi e le modalità della gestione e la ripartizione dei profitti e delle perdite.

Responsabilità: La responsabilità di una società in nome collettivo è suddivisa in due livelli: In primo luogo risponde il patrimonio sociale. Qualora il patrimonio sociale non basti, tutti i soci sono, in via sussidiaria, responsabili personalmente, illimitatamente e in maniera solidale. Affinché un creditore possa chiamare in causa i soci personalmente, tuttavia, è necessario che sia stato dichiarato il fallimento della società (da cui “in via sussidiaria”). A questo punto però il creditore può richiedere a ciasciun socio isolatamente (da cui “solidale”) l’intero importo (da cui “illimitatamente”) scoperto. È poi affare del socio chiamato in causa, di fare rivalsa sugli altri soci per la parte pagata di troppo.

Presenza verso l’esterno: La società in nome collettivo non è una persona giuridica, al contrario di una SA o una Sagl. Non è quindi un soggetto giuridico, cioè non dispone di capacità giuridica. Essa può tuttavia stipulare contratti, querelare ed essere querelata, avviare un’esecuzione così come venir escussa in proprio nome. A questo riguardo, la società in nome collettivo presenta comunque delle caratteristiche simili a quelle di una persona giuridica.

Registro di commercio: Una società in nome collettivo esercitante un’impresa di natura economica deve, in linea di massima, iscriversi al registro di commercio. La società tuttavia si costituisce anche senza iscrizione (ad esempio, se due amici creano un’impresa nel loro tempo libero senza preoccuparsi dei problemi giuridici, sussiste comunque una società in nome collettivo).

Nome della società: cf. l’articolo corrispondente

Contabilità: Al più tardi al momento dell’iscrizione al registro di commercio, la società in nome collettivo diventa soggetta alla tenuta di una contabilità commerciale a norma degli art. 957-964 CO. Deve di conseguenza essere tenuta una contabilità doppia con bilancio, inventario e conto economico.

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Deposito del capitale sociale al momento della costituzione di una SA o una Sagl: Il deposito deve avvenire per forza in franchi svizzeri o può anche venir effettuato in un’altra valuta?

February 22, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Il deposito del capitale sociale di una Sagl, rispettivamente del capitale azionario di una società anonima (SA), non deve necessariamente essere versato in franchi svizzeri, bensì può anche essere versato in euro o in un’altra valuta.

Importante:

1. Il denaro deve essere depositato in una banca svizzera (conto vincolato per costituzioni d’impresa).

2. Il controvalore della valuta straniera deve raggiungere almeno il capitale minimo prescritto dalla legge per il tipo di società in questione (Sagl: almeno 20′000 franchi; SA: almeno 100′000 franchi, di cui almeno 50′000 versati al momento della costituzione).

Il capitale può essere versato presso una qualunque banca svizzera (conto vincolato per costituzioni d’impresa). Attenzione: Postfinance non conta ancora come banca. Di conseguenza il capitale sociale non può essere versato presso Postfinance.

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Responsabilità per la costituzione di una SA o Sagl / Responsabilità dei promotori e dei compartecipi

February 18, 2010 – 07:30 by Christian Mari

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società anonima sottostanno alla cosiddetta responsabilità per la costituzione ai sensi dell’ art. 753 OR. Lo stesso vale per la costituzione di una Sagl.

Responsabilità per la costituzione significa che i compartecipi alla costituzione rispondono di danni derivanti da loro azioni illecite e cagionati alla neocostituita società, ai suoi azionisti o ai suoi creditori nell’ambito della costituzione. Si tratta soprattutto di casi in cui qualcuno viene ingannato riguardo alla capacità finanziaria della neocostituita società.  Ciò può essere il caso in particolare nel caso di una costituzione qualificata (p. es. con conferimenti in natura). Anche in caso di aumenti di capitale è applicabile la responsabilità per la costituzione.

Esempi di casi da cui può scaturire una responsabilità per la costituzione:

  • Viene simulata una costituzione liquida (cioè con mezzi finanziari), ma in realtà vengono conferiti valori reali nella nuova società.
  • Conferimenti in natura vengono sopravvalutati, il che vuol dire che il capitale della nuova società non è finanziato in maniera sufficiente, in quanto i valori reali apportati non corrispondono al valore delle quote emesse.
  • Il capitale della società viene finanziato solo di facciata, ad esempio con un prestito a corto termine che viene ripagato subito dopo la costituzione.

Come segnalato all’inizio, non solo i promotori, ma anche altri compartecipi (ad esempio fiduciari o notai) sono soggetti a questa norma. Secondo il tribunale federale sono responsabili tutti coloro che partecipano alla costituzione in maniera creativa, che avvantaggiano l’attività dei promotori in senso stretto e che mediante il proprio intervento esercitano un influsso sulla creazione della società, purché agiscano intenzionalmente o per negligenza.

La responsabilità per la costituzione vale solamente per il periodo della costituzione e degli atti preparatori fino al momento dell’iscrizione al registro di commercio.

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Che cos’è esattamente una ditta individuale/impresa individuale, rispettivamente un lavoratore indipendente? Una visione d’insieme giuridica.

February 15, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Chi osa compiere il passo verso l’indipendenza lavorativa, di solito lo fa sotto forma di un’impresa individuale (anche conosciuta con il nome di ditta individuale o di lavoratore indipendente). Ciò significa che una singola persona conduce direttamente un’attività senza costituire alcuna impresa allo scopo (per es. una Sagl). La persona mette a disposizione del capitale, rappresenta l’impresa verso l’esterno e si accolla il rischio imprenditoriale da sola.

Non esiste un “diritto dell’impresa individuale” specifico o simile (al contrario ad es. del diritto azionario per la SA), in quanto per le persone singole in linea di massima valgono le stesse regole, che siano attive nella forma di un’impresa individuale o che si guadagnino da vivere altrimenti. L’imprenditore, di conseguenza, è relativamente libero nell’organizzazione della propria attività. Nell’ambito dell’attività commerciale, tuttavia, vanno tenute in considerazione varie disposizioni provenienti da diversi ambiti. Di seguito abbiamo esposto i temi più importanti.

Costituzione: Per la costituzione di un’impresa individuale non ci sono disposizioni legali cogenti da tenere in conto (p. es. riguardanti il capitale minimo), e non è necessario un atto costitutivo formale. L’impresa individuale sorge automaticamente, per così dire, quando una persona avvia un’attività commerciale indipendente. Di conseguenze, le spese di costituzione sono basse (presso STARTUPS.CH circa 500 Franchi inclusa la consultazione).

Responsabilità: L’imprenditore individuale risponde sempre illimitatamente. Ciò significa che risponde per tutti i debiti sociali anche con il proprio patrimonio privato. Ciò non cambia nemmeno se nella contabilità vi è una netta separazione tra impresa e privato. A seconda della situazione può rispondere anche il coniuge per i debiti dell’impresa.$

Registro di commercio: Se una ditta individuale consegue un fatturato di 100′000 o più Franchi, deve venire iscritta al registro di commercio (Art. 36 dell’Ordinanza sul Registro di Commercio). Al di sotto di questa soglia vi è la possibilità di farsi iscrivere volontariamente. Le libere professioni (medici, avvocati ecc.) sono generalmente escluse dall’obbligo d’iscrizione.

Nome della ditta: Al più tardi al momento dell’iscrizione al registro di commercio, l’imprenditore deve cominciare a pensare al nome della propria ditta. Più informazioni a riguardo si trovano nell’articolo corrispondente

Contabilità: Non appena una ditta individuale deve essere iscritta al registro di commercio, sottostà all’obbligo di tenere una contabilità commerciale a norma degli art. 957-964 CO. Va quindi tenuta una contabilità doppia con bilancio, inventario e conto economico. Ciò non significa che i lavoratori dipendenti che non sottostanno all’obbligo di iscrizione non devono tenere alcuna contabilità. In particolare il diritto fiscale (imposte dirette e IVA) stabiliscono dei cosiddetti obblighi di registrazione e di conservazione. Le autorità fiscali richiedono una certa dimostrabilità delle cifre d’esercizio. Di conseguenza è consigliabile di tenere almeno una contabilità semplice.

Revisione: Un lavoratore indipendente non sottostà ad alcun obbligo di revisione.

Commutazione: In un secondo momento, una ditta individuale può essere trasformata in una SA o una Sagl in qualunque momento. Dettagli si trovano nell’apposito articolo.

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L’associazione/ Quale scopo è consentito? Chi risponde di cosa? Dove posso trovare esempi di statuti?

February 11, 2010 – 13:30 by Christian Mari

L’associazione, in Svizzera, è regolata dall’Art. 60 del Codice Civile (CC). L’associazione è un’unione di più persone e/o società, le quali vogliono perseguire insieme un fine non economico comune. Ciò significa che lo scopo “realizzare guadagni per i propri membri” o altri scopi simili non sono consentiti. In linea di massima sono consentiti fini ricreativi, politici, scientifici o benèfici. Un’associazione può tuttavia esercitare un cosiddetto “stabilimento di indole commerciale”. Questo tuttavia soltanto per perseguire il suo scopo che, come detto, non può essere di natura economica. Qualche esempio illustrativo:

  • Un’associazione con lo scopo di proteggere gli animali può esercitare un ristorante vegetariano e finanziare le proprie campagne con i proventi derivanti dall’attività.
  • Un’associazione sportiva può tenere una bancarella alla festa di paese per rimpinguare la propria cassa.
  • Un’associazione che mira a sostenere persone cieche può offrire dei corsi per cani guida a pagamento.
  • Un’associazione per amici della Spagna può esercitare un circolo con ristorante come punto di ritrovo per i membri e gli amici.
  • Martino, Melanie e Mirco vogliono fondare un’associazione che esegua operazioni di borsa con la parte disponile del loro patrimonio e permettere loro così un guadagno aggiuntivo. Ciò ovviamente non è permesso.
  • I tre sopracitati non possono nemmeno creare un’associazione allo scopo di condurre insieme una piccola impresa.

Semplificando: Se con la costituzione di un’associazione i promotori mirano ad assicurarsi la propria sussistenza anche solo in parte, ciò non è permesso. Per fare ciò è necessario costituirsi in una forma organizzativa prevista dal codice delle obbligazioni (p. es. ditta individuale, società in nome collettivo, Sagl o SA).

Se un’associazione esercita uno stabilimento di natura commerciale deve farsi iscrivere al registro di commercio. Ciò comporta che devono essere rispettate le regole della contabilità commerciale (ciò significa che semplici calcoli sul blocco note non bastano più).

Delle obbligazioni dell’associazione risponde solo il patrimonio sociale. Ciò vale anche qualora non sia stata stabilita alcuna quota sociale (diversamente dalla regolamentazione vigente prima della revisione nel 2005. Ciò confonde alcuni ancora oggi).

Per la costituzione è sufficente che l’assemblea costituente approvi degli statuti che contengano le disposizioni minime previste dalla legge. L’allestimento degli statuti in Svizzera è molto flessibile. Un esempio di statuti per un’associazione si possono scaricare a questo indirizzo.

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Trovare la giusta forma giuridica – partnership a due – qual’è la forma giuridica più adatta per una partnership a due?

February 8, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Domanda: Sono una sarta e vorrei mettermi in proprio. Ho già considerato l’idea di condividere un atelier con una socia d’affari e di conseguenza dimezzare i costi per l’affitto, i macchinari ecc. Come potrebbe essere impostata una tale partnership? Dove trovo ulteriori informazioni sul tema?

Risposta: La cosa migliore e più semplice, per cominciare, è di creare una ditta individuale. Preferibilmente anche la sua socia crea una ditta individuale, così (almeno dal punto di vista giuridico), siete ancora entrambe indipendenti. Ognuna delle due dovrebbe, in questo stadio, tenere una propria contabilità.

Un’altra possibilità sarebbe quella di creare una società in nome collettivo. In questo caso, però, lei si ritroverebbe a rispondere anche dei debiti della sua socia. Se lei conosce la persona che entra in considerazione come socia già da diverso tempo e ha fiducia in essa, allora potrebbe considerare anche una società in nome collettivo. In tal caso viene tenuta una sola contabilità.

Se sono disponibili 20′000 Franchi, allora anche la costituzione di una Sagl potrebbe essere molto sensata: Così infatti può evitare di rispondere anche privatamente da eventuali debiti derivanti dall’attività. In tal caso occorrerebbe tenere una doppia contabilità: Di preferenza questo compito viene affidato ad un fiduciario.

La cosa migliore è rivolgersi al consulente STARTUPS.CH più vicino. In questa occasione, può rivolgere qualunque domanda le venga in mente. Se durante o dopo questo colloquio, decide di costituire un’impresa, il colloquio è gratuito. Se invece si è rivolta al nostro consulente a titolo puramente informativo, e desidera costituire un’impresa in un secondo momento, allora allora deve versare 150 Franchi in contanti per la consulenza. In cambio riceve un buono per la costituzione di un’impresa dello stesso valore (150 Franchi).

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Riservazione del proprio dominio internet Svizzero già prima della costituzione della propria impresa

February 4, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, non dimentichi di riservare il dominio internet corrispondente al nome della ditta desiderato. Questo lo può fare anche prima dell’atto costitutivo vero e proprio, rispettivamente prima dell’iscrizione al registro di commercio. Per la registrazione di un dominio non è necessaria un’iscrizione al registro di commercio.

Per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, può procedere alla registrazione tramite www.switch.ch. Sul sito troverà anche ulteriori informazioni sul tema.

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Trasformazione di una ditta individuale in una SA o SAGL dal punto di vista del diritto civile

February 1, 2010 – 07:30 by Christian Mari

Dopo un avvio in piccolo e una sana crescita iniziale, molti imprenditori desiderano adattare la propria forma giuridica alle mutate circostanze, e di conseguenza trasformare la propria ditta individuale. La trasformazione di una ditta individuale in una SA o SAGL può avvenire in diversi modi. Trasformazione di per sé non è veramente il termine adatto, in quanto viene costituita una nuova persona giuridica (SA o SAGL), la quale rileva le componenti della ditta individuale (la quale non è una persona giuridica). Di regola, la ditta individuale poi viene sciolta, ovvero non esiste più. Qualora fosse registrata nel registro di commercio, l’iscrizione va cancellata.
Di seguito vengono esposte brevemente le due varianti usuali per la costituzione di una SA o SAGL partendo da una ditta individuale. In entrambi i casi si tratta di cosiddette costituzioni qualificate, in quanto vi sono esigenze aggiuntive. Di conseguenza anche i costi di costituzione sono più alti.

A) La nuova società può rilevare l’attività comprendente tutti gli attivi e i passivi della ditta individuale direttamente nell’ambito della costituzione (cosidd. assunzione di beni). Gli attivi e i passivi apportati non vengono utilizzati (o vengono utilizzati solo in parte) per il finanziamento delle quote (liberazione). Spesso almeno una parte rimane come prestito dei promotori alla nuova società. Affinché sia possibile effettuare una tale costituzione mediante rilevamento di tutti gli attivi e i passivi, la ditta individuale deve aver tenuto una contabilità doppia ed aver presentato un conto annuale controllato da un revisore abilitato. In occasione di un’assunzione di beni, i beni assunti così come il nome del cedente vengono pubblicati nel registro di commercio.

La ditta individuale cessa di esistere, se tutte le sue componenti sono state cedute alla nuova SA o SAGL. Ovviamente, anche la trasformazione di una sola parte della ditta individuale è possibile. In tal caso, la parte restante continua la sua esistenza come ditta individuale. Questa modalità è possibile anche nella variante B).

B) La nuova SA o SAGL può essere costituita con un conferimento in natura. In tal caso, i valori della ditta individuale vengono utilizzati per la liberazione (ovvero il finanziamento) delle neocostituite quote. Un revisore abilitato deve controllare che il valore degli attivi apportati corrisponda effettivamente al valore dichiarato. Una tale costituzione con conferimento in natura viene segnalata nel registro di commercio con gli oggetti facenti parte del conferimento, il loro valore così come il nome della persona conferente e il numero di quote di partecipazione alla nuova società ottenute in cambio. Questo metodo è comunque poco utilizzato in pratica.

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Diritti dell’azionista di una società anonima svizzera (SA) (Diritti dell’azionista)

January 28, 2010 – 07:30 by Christian Mari

I diritti dell’azionista costituiscono il pendant agli obblighi di un azionista secondo il diritto svizzero (cf. Articolo sugli obblighi dell’azionista). I diversi diritti possono essere suddivisi nei gruppi seguenti:

Diritti patrimoniali: In questo gruppo, il diritto più importante è il diritto al dividendo. Parimenti, gli azionisti hanno diritto a una quota di liquidazione, qualora la SA venga sciolta. In linea generale, ogni azionista ha diritto a un’erogazione proporzionale alla sua partecipazione (ad esempio: chi detiene il 25% di una SA ha diritto alla riscossione del 25% dei dividendi distribuiti). Gli statuti possono tuttavia derogare a questo principio per favorire singoli azionisti. Costoro ricevono di conseguenza una percentuale più alta dei dividendi e dell’avanzo di  liquidazione (Ad esempio: un azionista riceve il 50% dei dividendi distribuiti pur possedendo soltanto il 25% delle azioni).

Diritti sociali: Il diritto sociale più centrale dell’azionista è il diritto di voto in occasione dell’assemblea generale (AG). Da questo diritto ne derivano altri, ad esempio il diritto a partecipare di persona all’AG (o di essere rappresentato), il diritto a manifestare la propria opinione ed a presentare delle proposte. L’azionista deve essere altresì convocato all’assemblea per tempo e deve ricevere una copia dell”ordine del giorno. Non da ultimo, gli azionisti che detengono una partecipazione importante in una SA hanno la facoltà di richiedere essi stessi la convocazione dell’assemblea e l’iscrizione delle loro proposte all’ordine del giorno.

Diritti di protezione e di informazione: Gli azionisti hanno il diritto di consultare la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori, di porre domande al CdA durante l’assemblea generale e, a determinate condizioni, di visionare ulteriori documenti della SA. Inoltre gli azionisti hanno diversi diritti di protezione. Ad esempio l’azione di responsabilità contro il CdA, qualora questi abbia infranto il proprio obbligo di cautela, o il diritto ad impugnare decisioni dell’assemblea che violano la legge o gli statuti. In ogni caso gli azionisti hanno il diritto a un revisore indipendente. A determinate condizioni, gli azionisti hanno persino il diritto ad essere rappresentati in CdA.

Diritto al mantenimento della propria quota partecipativa: Se una SA emette nuove azioni, gli azionisti hanno diritto ad una parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla precedente partecipazione. Se, ad esempio, un azionista detiene il 25% delle azioni, avrà diritto al 25% delle nuove azioni emesse.

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Costituzione di una Società anonima (SA). Azione cauzionale per il CdA. Il consiglio d’amministrazione deve anche essere azionista?

January 25, 2010 – 07:30 by Christian Mari

L’azione cauzionale per il CdA è stata abolita in occasione della revisione del diritto societario, entrata in vigore l’1.1.2008. Ciò significa che il CdA di una SA non è più obbligato dalla legge ad essere azionista al contempo.

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