La società in nome collettivo: una panoramica giuridica
Una società in nome collettivo è un’unione di persone fisiche avente di regola uno scopo di economico ed esercitante un’attività di natura commerciale. Persone giuridiche (ad es. SA o Sagl) non possono partecipare ad una società in nome collettivo. Una società in nome collettivo è in molti aspetti simile ad una ditta individuale (cf. articolo corrispondente), con la differenza che in questo caso vi sono più persone coinvolte, e di conseguenza si pongono nuove problematiche da regolamentare.
La società in nome collettivo è orientata alle persone (cosiddetta società di persone). Ciò si manifesta ad esempio nella regola secondo la quale la società in linea di massima si scioglie alla morte di uno dei soci (a meno che non si sia pattuita un’eccezione). Un cambio dei soci è possibile solo se è previsto dal contratto sociale, o se tutti i soci siano d’accordo. Inoltre, vige un severo divieto di concorrenza per i soci.
Costituzione: Come lascia presagire una parte del suo nome (”collettivo”), non si può costituire una tale società da soli, bensì sono richieste almeno due persone. La costituzione di una società in nome collettivo può avvenire senza formalità particolari. Dal momento che i soci rispondono in via sussidiaria dei debiti sociali (vedi sotto), non vi sono prescrizioni relative ad un capitale sociale minimo. Di norma viene concluso un contratto sociale, nella formulazione del quale i soci hanno un ampio margine di manovra. Ovunque non sia stato stabilito qualcosa nel contratto sociale, si applica in via sussidiaria la legge. Un contratto sociale regola ad es. gli obiettivi e le modalità della gestione e la ripartizione dei profitti e delle perdite.
Responsabilità: La responsabilità di una società in nome collettivo è suddivisa in due livelli: In primo luogo risponde il patrimonio sociale. Qualora il patrimonio sociale non basti, tutti i soci sono, in via sussidiaria, responsabili personalmente, illimitatamente e in maniera solidale. Affinché un creditore possa chiamare in causa i soci personalmente, tuttavia, è necessario che sia stato dichiarato il fallimento della società (da cui “in via sussidiaria”). A questo punto però il creditore può richiedere a ciasciun socio isolatamente (da cui “solidale”) l’intero importo (da cui “illimitatamente”) scoperto. È poi affare del socio chiamato in causa, di fare rivalsa sugli altri soci per la parte pagata di troppo.
Presenza verso l’esterno: La società in nome collettivo non è una persona giuridica, al contrario di una SA o una Sagl. Non è quindi un soggetto giuridico, cioè non dispone di capacità giuridica. Essa può tuttavia stipulare contratti, querelare ed essere querelata, avviare un’esecuzione così come venir escussa in proprio nome. A questo riguardo, la società in nome collettivo presenta comunque delle caratteristiche simili a quelle di una persona giuridica.
Registro di commercio: Una società in nome collettivo esercitante un’impresa di natura economica deve, in linea di massima, iscriversi al registro di commercio. La società tuttavia si costituisce anche senza iscrizione (ad esempio, se due amici creano un’impresa nel loro tempo libero senza preoccuparsi dei problemi giuridici, sussiste comunque una società in nome collettivo).
Nome della società: cf. l’articolo corrispondente
Contabilità: Al più tardi al momento dell’iscrizione al registro di commercio, la società in nome collettivo diventa soggetta alla tenuta di una contabilità commerciale a norma degli art. 957-964 CO. Deve di conseguenza essere tenuta una contabilità doppia con bilancio, inventario e conto economico.
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