Vendita e trasferimento di azioni
I nomi degli azionisti che non sono membri di un organo direttivo non sono pubblicati nel registro di commercio. Gli azionisti sono quindi anonimi. La vendita e il trasferimento di azioni a nuovi proprietari non comportano quindi, di solito, grossi problemi.
Le azioni al portatore non sono più consentite in Svizzera dal 1° novembre 2019 (con alcune eccezioni), motivo per cui viene discusso qui di seguito unicamente il trasferimento di azioni nominative.
Al momento del trasferimento di azioni nominative, occorre innanzitutto stabilire se le azioni nominative corrispondenti sono o meno cartolarizzate in un titolo (certificato azionario/certificato azionario).
Trasferimento di azioni certificate:
Nel caso di azioni certificate, il trasferimento avviene tramite girata, ossia il cambio di proprietà deve essere annotato sul retro del titolo fisico o del certificato azionario. La girata fornisce informazioni sull’acquirente e contiene la firma del venditore. Inoltre, deve esistere un contratto di acquisto valido e la garanzia deve essere consegnata all’acquirente.
Trasferimento di azioni non certificate:
Nel caso di azioni non certificate, non esiste alcun titolo fisico o certificato azionario. Per poter trasferire queste azioni, è necessario anche un contratto di acquisto valido. Tuttavia, il trasferimento del certificato è sostituito da una cessione. La cessione deve essere registrata per iscritto e contenere la firma del cedente.
Restrizione al trasferimento di azioni:
Per proteggere l’azienda da influenze indesiderate, le azioni possono essere limitate. La limitazione della trasferibilità significa che la società può rifiutare il trasferimento di azioni; tuttavia, una disposizione corrispondente deve essere inclusa nello statuto della società per azioni o in un accordo tra azionisti.
Le restrizioni alla trasferibilità impediscono che le azioni finiscano nelle mani di terzi. La restrizione alla trasferibilità delle azioni è spesso utilizzata nelle imprese familiari, che desiderano distribuire le proprie azioni solo tra familiari e conoscenti. Nel caso di azioni nominative quotate in borsa, le restrizioni alla trasferibilità sono ammesse solo sotto forma di clausola percentuale, vale a dire che la società può rifiutare un azionista come acquirente solo se quest’ultimo supera il limite percentuale delle azioni.
Gli acquirenti di azioni devono essere iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 686 CO). Tuttavia, la voce ha solo un significato dichiarativo.
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