Valutazione delle voci di bilancio.
Aggiornato il 14 dicembre 2012
Dopo la chiusura dei conti annuali, le singole voci di bilancio devono venire analizzate. Questo processo viene chiamato “valutazione” delle voci di bilancio.
Devono venire valutati tutti gli attivi (capitali). Anche il capitale dei terzi (debiti o creditori) nella parte passiva del bilancio devono venire valutati, a differenza del capitale proprio (patrimonio netto), che viene calcolato per saldo dei due precedenti. Per alcune voci di bilancio, come ad esempio, gli immobili, la valutazione non risulta così semplice. Da considerare sono in questo caso le prescrizioni di valutazione del codice delle obbligazioni (CO).
Per quanto riguarda gli attivi il CO prevede delle prescrizioni di valutazione massima, ovvero, un attivo non può venire esposto a bilancio con un valore superiore a quello previsto dalla legge. Al contrario, per quanto riguarda il capitale estraneo, il CO prescrive una valutazione minima. Ciò vuol dire, che in caso di dubbio, i debiti devono venire esposti a bilancio con un importo maggiore. In primo piano viene messa la protezione dei creditori. A sua volta, il diritto tributario persegue obbiettivi fiscali, ed è per questo motivo che a volte vengono applicate prescrizione contrarie a quelle presentate sopra (ad esempio il diritto tributario prevede, quote di ammortamento massime, cosa che non è presente nel CO).
Particolarmente importante è tra l’altro il principio di prudenza (Art. 960 CO). Durante la chiusura del bilancio, tutti gli attivi sono da presentare al massimo con il valore che viene stimato in quel momento. Il principio di prudenza viene affiancato dal principio di realizzazione e quello di imparità. Da sottolineare che gli utili sono da registrare solo se, al momento della registrazione, sono già stati realizzati, ovvero non appena l’azienda dispone del diritto legale. Secondo il principio di imparità invece, le perdite che si prevedono, devono venire registrate in anticipo, prima della loro realizzazione.