Trasformazione da società in nome collettivo a DI
Può succedere che in una società in nome collettivo, uno dei due soci decida di abbandonare l’attività. A questo punto il socio rimanente può decidere di trasformare la società in una
ditta individuale.
La società in nome collettivo è caratterizzata dall’unione di due o più persone fisiche, le quali intendono gestire un’attività commerciale. Nel caso la società in nome collettivo fosse formata da unicamente due soci e uno di essi dovesse abbandonare l’attività, è lecito chiedersi se il socio rimanente possa continuare a dirigere l’azienda con firma individuale. Questo é possibile: secondo l’art. 579 CO, il socio che rimane all’interno dell’azienda può continuare l’attività e il socio uscente può attribuire la sua parte di capitale aziendale all’altro.
In questo modo, l’imprenditore rimanente non crea nuovo capitale aziendale, ma aumenta semplicemente la sua quota, ereditando il capitale del socio uscente. Non ha così luogo nessun tipo di acquisizione, né secondo l’art. 181 CO, né secondo l’art. 99 sgg. LFus. Si tratta invece di un cambiamento del capitale azionario da proprietà comune a proprietà esclusiva. Di conseguenza, per la trasmissione dei diritti non devono venire applicati i requisiti formali che sarebbero altrimenti necessari nel caso di un’acquisizione.
Nel registro di commercio viene quindi cancellata la società in nome collettivo, senza però che essa entri in liquidazione. A questo punto, l’imprenditore che decide di continuare l’attività, può iscrivere l’azienda presso il registro di commercio come ditta individuale.
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