Scioglimento e chiusura dell’associazione
Sussistono diversi motivi che conducono allo scioglimento e alla chiusura dell’associazione. In ultima analisi vi è la perdita della personalità giuridica dopo la liquidazione del patrimonio dell’associazione.
Conformemente al diritto svizzero, è molto semplice costituire un’associazione (cfr. Articolo blog). Lo scioglimento dell’associazione è invece una questione più ostica. Sussistono diversi motivi che conducono allo scioglimento e alla chiusura dell’associazione:
- per risoluzione sociale presa dall’assemblea;
- insolvenza;
- scioglimento per mancanza dei membri del consiglio;
- per sentenza del giudice nel caso in cui lo scopo dell’associazione sia illegale o immorale.
Gli ultimi tre motivi sono motivi di scioglimento automatico che conducono allo scioglimento dell’associazione anche se i membri non lo desiderano.
Risoluzione sociale
Tramite una risoluzione sociale l’associazione può essere sciolta in qualsiasi momento. Esclusivamente l’assemblea è competente in merito a tale risoluzione sociale. La risoluzione deve essere presa conformemente allo statuto e alle leggi. Qualora gli statuti non regolino lo scioglimento, la risoluzione di scioglimento può essere presa dalla maggioranza dei voti dei membri presenti (art. 67 comma 2 del Codice civile).
Insolvenza
L’insolvenza insorge nel momento in cui un’associazione non è più in grado di onorare i crediti in arretrato mediante denaro dalla cassa o dal conto bancario. Un mero indebitamento non porta ancora allo scioglimento, poiché l’associazione può essere ancora solvente (un indebitamente sussiste quando i passivi superano gli attivi). I membri del consiglio che hanno ancora obblighi nonostante l’indebitamento, in determinate circostanze, rispondono personalmente con il loro patrimonio. L’associazione viene sciolta automaticamente se ne viene dichiarato il fallimento.
Scioglimento per mancanza dei membri del consiglio
L’organizzazione dell’associazione è definita negli statuti (cfr. Articolo blog). Se il consiglio non può essere occupato come definito negli statuti, questo implicherà obbligatoriamente lo scioglimento dell’associazione. Se si prevede un periodo di ristrettezze, per mezzo di una risoluzione sociale è possibile deliberare che rimanga solo un membro del consiglio, ovvero il/la presidente.
Scopo dell’associazione illegale o immorale
Se l’associazione già dalla sua costituzione persegue uno scopo illegale o immorale, non otterrà la personalità giuridica e non sarà pertanto considerata “costituita”.
Liquidazione dell’associazione
Se l’associazione viene sciolta, entra nella fase della liquidazione regolata dalle norme del diritto cooperativo. Il patrimonio dell’associazione può essere ripartito esclusivamente fra i membri dell’associazione, se gli statuti prevedono una ripartizione e se tutti i debiti sono stati estinti.
Alla chiusura della liquidazione il consiglio deve richiedere la cancellazione dell’associazione dal registro di commercio, a condizione che vi fosse registrata.
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