Lo scioglimento delle riserve occulte. Le prescrizioni giuridiche Svizzere in merito.
Aggiornato il 2 gennaio 2013
Nel conto economico esterno, tramite lo scioglimento (o liberazione) di parte delle riserve occulte, vengono sottovalutati i costi (più bassi rispetto alla realtà) e sopravalutati i ricavi (più alti), ottenendo così un utile più alto.
Il saldo delle riserve occulte influisce direttamente sul bilancio, mentre il loro cambiamento (creazione e scioglimento) influisce sul conto economico dell’azienda.
Le registrazioni contabili presentate nell’articolo del Blog precedente sono da registrare in questo caso al contrario (dare e avere).
La creazione di riserve occulte è permessa dalla legge Svizzera secondo le seguenti basi legali:
– CO 669 III: Le riserve occulte sono permesse, fino a quando le prospettive dell’azienda e l’orientamento ad un dividendo il più equo possibile sono legittimati dall’osservanza di perseguire gli interessi degli azionisti.
– Secondo l’art. 663b cifra 8 CO è altrettanto evidente, che la creazione di riserve occulte sia permessa. L’allegato annuale conterrà quindi indicazioni riguardanti le riserve occulte.
– Il principio di prudenza viene statuito all’art. 662° del CO. Questo significa, che la situazione finanziaria dell’azienda, in caso di dubbio, viene rappresentata in modo peggiore di come in realtà é. Attivi e ricavi saranno in questo caso sottovalutati mentre passivi e costi verranno esposti a bilancio con un valore più alto. Sulla base del principio di prudenza, sono da rispettare le prescrizioni di valutazione del codice delle obbligazioni. Valutazioni più basse sono permesse secondo il diritto commerciale (non però da quello tributario).