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Sagl: Depositi dei Soci e Capitale Sociale

La Società a Garanzia Limitata (Sagl) è una delle forme giuridiche più comuni per le piccole e medie imprese in Svizzera. Una delle caratteristiche distintive della Sagl è il capitale sociale e i depositi dei soci, che devono seguire precise norme stabilite dal Codice delle Obbligazioni (CO). In questo articolo, esamineremo i requisiti relativi al valore nominale dei depositi, alla costituzione del capitale sociale e alla registrazione dei soci.

Sagl: Depositi dei Soci e Capitale Sociale

Valore Nominale del Deposito

Il valore nominale di un deposito (anche chiamato quota sociale) nella Sagl deve essere di almeno CHF 100, come stabilito dall’articolo 774, comma 1 del Codice delle Obbligazioni. Questo requisito minimo garantisce che ogni socio abbia una partecipazione finanziaria significativa nella società. Sebbene non vi sia un limite massimo per l’ammontare della quota di deposito, è importante notare che valori nominali molto elevati possono rendere più complesso il trasferimento delle quote.

Costituzione del Capitale Sociale

Per costituire una Sagl, è necessario un capitale sociale minimo di CHF 20’000. Questo capitale deve essere interamente liberato al momento della costituzione, garantendo così la solidità finanziaria iniziale della società. Il versamento del capitale può avvenire in contanti o attraverso conferimenti in natura (oggetti di valore). In quest’ultimo caso, si applicano norme preventive specifiche simili a quelle previste per la costituzione di una Società Anonima (SA), come indicato negli articoli 635 e 635a del Codice delle Obbligazioni.

Registrazione e Titoli delle Quote di Deposito

Le quote di deposito dei soci devono essere chiaramente indicate negli statuti della Sagl, specificando a chi appartengono. Ogni socio deve essere registrato nel libro delle quote e nel registro di commercio, insieme all’ammontare delle sue quote di deposito, come previsto dagli articoli 790 e seguenti del Codice delle Obbligazioni.

Ai soci possono essere rilasciati documenti probatori o titoli nominativi per le loro quote di deposito, secondo le disposizioni degli articoli 974 e seguenti del Codice delle Obbligazioni. Tuttavia, nella Sagl non è permessa l’emissione di titoli al portatore, in conformità all’articolo 784, comma 1 del Codice delle Obbligazioni.

Conclusione

La gestione del capitale sociale e dei depositi dei soci nella Sagl richiede attenzione alle norme legali stabilite dal Codice delle Obbligazioni. La chiarezza nella registrazione delle quote e il rispetto delle regole sul conferimento del capitale sono fondamentali per garantire la solidità e la trasparenza della società. La Sagl, con la sua combinazione di elementi di società di persone e di capitali, offre una struttura flessibile ma regolamentata, ideale per chi vuole avviare una piccola o media impresa in Svizzera.

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