Responsabilità per i debiti dell’associazione
La responsabilità per i debiti dell’associazione è limitata al patrimonio sociale. I membri non rispondono fondamentalmente per i debiti dell’associazione. Il patrimonio sociale risponde anche per gli organi statutari.
Responsabilità per i debiti dell’associazione
Per i debiti dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale, salvo nel caso in cui gli statuti non prevedano una responsabilità personale o un obbligo di versamento suppletivo da parte dei membri dell’associazione (art. 75a del Codice civile). Se non diversamente disposto dagli statuti, nessun membro può essere coinvolto per coprire i debiti dell’associazione. I membri rispondono fondamentalmente solo per i contributi all’associazione previsti nello statuto (cfr. Obblighi dei membri dell’associazione).
Responsabilità per gli atti degli organi
L’associazione risponde per gli atti dei suoi organi (art. 55 comma 2 del Codice civile). Questo vige in particolar modo per gli atti del direttivo eletto. Al contempo, esistono anche organi “fattuali” che non costituiscono parte ufficiale del direttivo, ma ciononostante adempiono alla gestione o prendono decisioni importanti. L’associazione risponde anche per i loro atti.
L’associazione risponde con il proprio patrimonio per tutti i negozi giuridici conclusi dagli organi e che rientrano nello scopo dell’associazione. Il vicepresidente versa ad esempio per l’evento dell’associazione 1.000.- CHF in più rispetto a quanto previsto dal bilancio. L’associazione è comunque tenuta a pagare la fattura e non il vicepresidente.
L’associazione può tuttavia esercitare il diritto di regresso nei confronti del direttivo se questo agisce in modo colpevole e viola l’obbligo di una gestione accurata. L’associazione o anche il singolo membro può avviare un procedimento legale nei confronti del membro del direttivo responsabile al fine di ottenere una riparazione.
Se gli ausiliari (ad es. i membri dell’associazione o anche persone esterne) arrecano un danno, l’associazione risponde solamente se non può dimostrare di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (art. 55 comma 1 diritto delle obbligazioni).
Gli organi dell’associazione rendono conto normalmente durante l’assemblea delle loro attività e della gestione. Il direttivo presenta il conto annuale e la relazione annuale e sollecita l’assemblea a concedere l’esonero. L’esonero dell’assemblea implica che il direttivo non risponderà più personalmente per i negozi effettuati nell’anno di esercizio trascorso.
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