Quando una ditta individuale deve essere iscritta nel registro di commercio e registrata presso l’AVS?
Una ditta individuale con un fatturato annuo pari o superiore a 100’000 franchi deve essere pubblicata nel registro di commercio e iscritta all’AVS se l’utile annuo supera i 2’300 franchi.
Iscrizione volontaria di una ditta individuale nel registro di commercio
Anche se l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria solo se il fatturato supera i 100’000 franchi, per i progetti importanti si raccomanda l’iscrizione volontaria nel registro di commercio. L’estratto del registro di commercio è richiesto dalle autorità, dai fornitori e dai clienti a seconda della situazione, ad esempio per aprire un conto bancario o una cassetta di sicurezza, contratti di leasing, il proprio numero di telefono, ecc. L’iscrizione nel registro di commercio è anche un segno di serietà nei confronti del cliente. Inoltre, l’iscrizione nel registro di commercio è l’unica prova possibile dell’esistenza di una società in Svizzera.
Iscrizione all’AVS
Generalmente ogni reddito è soggetto all’AVS. Tuttavia la legge (LAVS) prevede delle eccezioni per i lavoratori indipendenti quando:
- Il reddito proviene da un lavoro secondario. Un reddito secondario può solo esistere se la persona percepisce in aggiunta una fonte di reddito principale.
- Questo reddito non supera i CHF 2’300.–.
- Per il salario delle persone impegnate nell’economia privata i contributi devono essere versati in ogni caso. Lo stesso vale per il salario delle persone che vengono impiegate da produttori teatrali, di balletto, di orchestra, fonici e audiovisivi, radio e televisione così come da scuole artistiche.
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