Progetti di costituzione e rapporto d’impiego.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
La ditta può anche essere fondata durante un rapporto d’impiego (a tempo pieno o determinato). Niente lo impedisce. La situazione diventa problematica qualora lei concorra con la sua società e/o contro il suo datore di lavoro.
Il primo consiglio é quello di rileggere accuratamente il proprio contratto di lavoro. Può succedere che il contratto vieti l’inizio di un’attività lavorativa indipendente. Nel caso in cui dal contratto non risulti tale clausola, vale il divieto di concorrenza secondo l’art. 312a cap. 3 CO. Un rapporto di concorrenza è presente qualora lei offra per la stessa clientela una prestazione analoga. Non è necessario che il datore di lavoro ne subisca un danno. Il divieto di concorrenza vale anche durante il termine di disdetta. Oltrepassato il termine si estingue il divieto di concorrenza previsto per legge. Eventualmente subentra un divieto di concorrenza concordato con il datore di lavoro.
Un’infrazione ai danni dell’obbligo di fedeltà (art. 321a CO) viene commessa, qualora a causa della sua attività accessoria non può più prestare lavoro a tempo pieno. Lei ha inoltre l’obbligo in qualità di dipendente di omettere tutto quello che potrebbe danneggiare l’immagine o la reputazione dell’impresa del suo datore di lavoro.
Per non correre rischi è consigliabile che lei informi al meglio il suo datore di lavoro sui suoi progetti. Solitamente non avrà nulla in contrario, se lei non concorrerà con il suo esercizio e se garantirà al datore di lavoro che potrà contare come in precedenza sulla medesima prestazione di lavoro.