Prelievo anticipato dalla cassa pensione (2° pilastro)
In linea di principio, il 2° pilastro, ossia il fondo pensione, serve a provvedere alla vecchiaia. In determinate circostanze, tuttavia, è possibile ritirare gli averi del fondo pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. In questo contesto, l’acquisto di un’abitazione propria (acquisto di un immobile ad uso abitativo), l’abbandono definitivo della Svizzera (emigrazione) e l’avvio di un’attività lavorativa autonoma sono motivi che rendono possibile il prelievo anticipato degli averi della cassa pensione.
Ritiro dal 2° pilastro a causa di un’attività autonoma
Gli averi del 2° pilastro possono essere ritirati da persone che non hanno l’obbligo di aderire alla previdenza professionale. Da un lato, ciò riguarda i titolari di una ditta individuale e i soci accomandatari.
Iscrizione nel registro di commercio
Il primo passo è l’iscrizione della società nel registro di commercio. Sebbene la registrazione sia obbligatoria solo per le imprese individuali con un fatturato annuo pari o superiore a 100.000 franchi svizzeri, essa è consigliata in ogni caso in relazione al percepimento delle prestazioni della cassa pensione. Da un lato, l’iscrizione nel registro può accelerare il riconoscimento da parte del fondo di compensazione, e, dall’altro, l’effetto di trasparenza dell’iscrizione nel registro di commercio può lasciare un’impressione di professionalità ai partner contrattuali e ai clienti.
Registrazione presso la cassa di compensazione
Il secondo passo consiste nel registrarsi presso la cassa di compensazione per ottenere il riconoscimento di lavoratore autonomo. È importante che la documentazione per la cassa di compensazione sia completa. Oltre al modulo di registrazione compilato, la cassa di compensazione deve ricevere un estratto del registro di commercio imprese e almeno tre fatture inviate a tre clienti diversi. A seconda dell’attività, possono essere richiesti ulteriori documenti di supporto. È quindi importante notare che gli investimenti iniziali per l’avvio dell’attività non possono essere finanziati dai fondi pensione.
Richiedere il prelievo
In un’ultima fase, è necessario richiedere il prelievo dei fondi della cassa pensione all’istituto di previdenza competente (cassa pensione) e presentare le conferme delle prime due fasi (estratto del registro di commercio e conferma della cassa di compensazione). A seconda del fondo pensione, possono essere aggiunti ulteriori requisiti (ad esempio, un piano aziendale).
Da un punto di vista temporale, va notato che il ritiro anticipato del capitale deve essere effettuato entro un anno dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo.
Nessun ritiro del 2° pilastro con SA/Sagl
D’altra parte, non è possibile ritirare il patrimonio del fondo pensione quando si fonda una Sagl o una SA. Il motivo è che il fondatore di una società a responsabilità limitata (Sagl o SA) non può essere considerato un lavoratore autonomo ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali. È piuttosto considerato un dipendente della propria azienda ed è quindi soggetto all’assicurazione pensionistica professionale obbligatoria.
Conclusione
Per poter percepire anticipatamente le prestazioni della cassa pensione, è necessario essere riconosciuti come lavoratori autonomi dalla cassa di compensazione cantonale competente. Può trattarsi del titolare di una ditta individuale o di un socio accomandatario. A tal fine è necessaria una prova da parte della cassa di compensazione e, idealmente, un’iscrizione nel registro di commercio.
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