Costituzione intelligente

Newsletter abonnieren


Blog

Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Partecipazione agli utili e alle perdite nella società in nome collettivo

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Ogni socio di una società in nome collettivo ha diritto ad un pagamento degli interessi pari al 4 % della sua quota di capitale (art. 558 cap. 2 CO), fintanto che il contratto di società non preveda altro.  Questo tasso d’interesse o anche un altro tasso contrattuale è da pagare indipendentemente dal risultato d’esercizio (utile o perdita). Gli interessi possono essere perciò già corrisposti durante l’anno d’esercizio e non solamente quando il risultato di gestione è stabilito.

Un onorario per le attività, che un socio compie nell’interesse della società in nome collettivo, sussiste solo se ciò è previsto nel contratto di società. Nel caso in cui il contratto di società prevede un diritto all’onorario, allora quest’ultimo è dovuto indipendentemente dall’utile o dallla perdita. L’onorario può anche già essere fornito durante l’anno d’esercizio.

Per il pagamento della quota dell’utile è assolutamente necessaria un’eccedenza. Non basta che nell’anno d’esercizio passato sia stato realizzato un incasso netto. Fintanto che il capitale depositato è diminuito dalle perdite, le eccedenze possono solo essere utilizzate per coprire tali perdite. Non appena le perdite sono nuovamente coperte, la società può distribuire gli utili (art. 560 cap. 1 CO).

Qualora non sia stato accordato niente riguardo alla distribuzione degli utili e dei passivi, ogni socio ha la medesima quota sugli utili e sulle perdite.

Nuovo commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *