Partecipazione agli utili e alle perdite nella società in nome collettivo
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Ogni socio di una società in nome collettivo ha diritto ad un pagamento degli interessi pari al 4 % della sua quota di capitale (art. 558 cap. 2 CO), fintanto che il contratto di società non preveda altro. Questo tasso d’interesse o anche un altro tasso contrattuale è da pagare indipendentemente dal risultato d’esercizio (utile o perdita). Gli interessi possono essere perciò già corrisposti durante l’anno d’esercizio e non solamente quando il risultato di gestione è stabilito.
Un onorario per le attività, che un socio compie nell’interesse della società in nome collettivo, sussiste solo se ciò è previsto nel contratto di società. Nel caso in cui il contratto di società prevede un diritto all’onorario, allora quest’ultimo è dovuto indipendentemente dall’utile o dallla perdita. L’onorario può anche già essere fornito durante l’anno d’esercizio.
Per il pagamento della quota dell’utile è assolutamente necessaria un’eccedenza. Non basta che nell’anno d’esercizio passato sia stato realizzato un incasso netto. Fintanto che il capitale depositato è diminuito dalle perdite, le eccedenze possono solo essere utilizzate per coprire tali perdite. Non appena le perdite sono nuovamente coperte, la società può distribuire gli utili (art. 560 cap. 1 CO).
Qualora non sia stato accordato niente riguardo alla distribuzione degli utili e dei passivi, ogni socio ha la medesima quota sugli utili e sulle perdite.