Obbligo di pagare le tasse dei consiglieri d’amministrazione con domicilio all’estero.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
I membri del consiglio d’amministrazione o della direzione delle persone giuridiche con sede o di fatto l’amministrazione in Svizzera con domicilio all’estero sono obbligati a pagare le tasse in maniera limitata.
Anche le aziende straniere che gestiscono una stabile organizzazione in Svizzera sono obbligate a pagare le tasse in maniera limitata. Tassati vengono i gettoni di presenza, le partecipazioni agli utili, i risarcimenti fissi e le prestazioni simili (LIFD 5 I b). Queste entrate vengono raccolte nella procedura sull’imposta alla fonte secondo LIFD 91 segg.
Questo però vale solo quando la persona in merito non ha in Svizzera ne il domicilio fiscale ne il soggiorno. L’obbligo di pagare le tasse da parte questa cerchia di persone lo si evince dalla norma di base LIFD 5 e non dalle norme sulla procedura dell’imposta alla fonte.