Costituzione intelligente

Newsletter abonnieren


Blog

Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Obbligo di assoggettamento all’IVA: chi è soggetto all’IVA?

aggiornato il 31 ottobre 2012

In linea di massima, chiunque svolga un’attività commerciale o professionale indipendente è soggetto all’IVA. Ciò vale sia per privati (ad es. ditte individuali) che per società (ad es. Società in nome collettivo, SA, Sagl, ecc.) L’aliquota d’imposta regolare è di 8%, tuttavia esistono eccezioni che consentono una tassatzione ad un’aliquota più bassa.

Eccezioni per l’assoggettamento all’IVA

Dall’obbligo di assoggettamento all’IVA vi sono tuttavia diverse eccezioni. Da un lato, si è soggetti all’imposta solamente a partire da un certo fatturato. Dall’altro, diverse attività sono escluse dall’IVA.

Chi realizza una cifra d’affari non superiore a 100’000 franchi in Svizzera è, in linea di massima, esentato dal pagamento dell’IVA.  Un’ulteriore eccezione è data per coloro i quali realizzano una cifra d’affari non superiore a 250’000 franchi, qualora l’ammontare d’imposta non superi regolarmente i 4000 franchi annui. Per accertare se l’ammontare d’imposta supera o meno i 4000 franchi annui, tuttavia, dovrebbe essere tenuta internamente una contabilità IVA (in particolare per accertare la deduzione dell’imposta precedente). Per semplificare il tutto, è possibile stimare se si è soggetti all’IVA tramite cosiddette aliquote saldo. Questo metodo prevede la moltiplicazione della cifra d’affari per un’aliquota saldo che varia da settore a settore: il risultato non deve superare i 4000 franchi.

Esempio: La Autolavaggio Sagl a Lugano ha realizzato quest’anno una cifra d’affari di 150’000 franchi. Per gli autolavaggi vige un’aliquota saldo di 3.5%. Se si moltiplica questa aliquota con la cifra d’affari, si ottengono 5’250 franchi. La Sagl è di conseguenza soggetta all’IVA (5’250 > 4’000). Se invece la Sagl fosse un negozio di biciclette, si applicherebbe un’aliquota saldo di 2.3%, dalla quale risulterebbe un ammontare d’imposta di 3’450 franchi. La Sagl non sarebbe in tal caso soggetta all’IVA (3’450 < 4’000).

In breve:

A partire da una cifra d’affari di 75’000 franchi è necessario accertare in modo approfondito il proprio obbligo di assoggettamento all’IVA, meglio se insieme ad un consulente esperto.

Oltre ai limiti di cifra d’affari e ammontare di imposta sopracitati, esiste una nutrita lista di esclusioni ed esenzioni dall’imposta.  Ad esempio sono escluse le prestazioni mediche così come i biglietti di ingresso agli zoo. Esenti sono tra l’altro prestazioni di agenzie di viaggio e il noleggio di aerei. Se una nuova impresa ricade sotto un motivo d’esclusione o di esenzione è da verificare caso per caso.

Nuovo commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *