Obbligo AVS per la ditta individuale e per altre forme giuridiche.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Molto spesso si è dell’opinione che nel caso di salari esigui i contributi AVS non siano da pagare. Ciò non è vero. Normalmente ogni reddito è soggetto all’AVS.
La legge (OAVS) fà un’eccezione per i lavoratori autonomi, qualora:
1. Il reddito derivi da un’occupazione secondaria. Un’attività secondaria sussiste, quando la persona si dedica ad un lavoro supplementare all’occupazione principale.
2. Il reddito non deve superare l’importo di CHF 2’200.–.
3. I contributi devono essere versati in ogni caso per il salario delle persone impegnate nell’economia domestica privata. Lo stesso vale per il salario delle persone impiegate da produttori teatrali e di ballo, da orchestre, da produttori fonici e audiovisivi, radio e televisione così come da scuole nell’ambito artistico.
Risultato: L’affermazione che i contributi AVS sono da pagare solo a partire da un reddito di CHF 2’200.– non è vera. Anzi tutte e tre le premesse sopra citate devono sussistere per poter evitare di pagare i contributi AVS. Nella prassi ciò rappresenta solo un caso molto raro.