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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Obblighi fiscali della succursale

Quali sono gli obblighi fiscali per una succursale? Le succursali in Svizzera sono assoggettate a un obbligo d’imposta limitato. Ciò significa che la succursale paga le imposte sugli utili per le proprie attività commerciali. Nel caso di succursali di aziende straniere si applicano gli accordi contro la doppia imposizione.

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Assoggettamento all’imposta della succursale

Le succursali dal punto di vista tributario sono “stabilimento d’impresa”. Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere (art. 51 comma 2 LIFD).

Lo stabilimento d’impresa è assoggettato a un obbligo d’imposta limitato (art. 51 comma 1 let. b LIFD). Ciò significa che per l’utile ottenuto in Svizzera sussiste l’obbligo fiscale (art. 52 comma 2 LIFD). Le leggi fiscali possono prevedere ulteriore imposte oltre all’imposta sull’utile.

La sede centrale giustifica il domicilio fiscale principale e viene tassata per i suoi utili.

Tuttavia i termini stabilimento d’impresa e succursale non sono esattamente la stessa cosa: lo stabilimento d’impresa può anche essere meno indipendente della succursale (cfr. contributo blog). Non sono riconosciuti come stabilimento d’impresa: le possibilità di accatastamento, i magazzini, i punti di lavorazione, gli uffici di acquisto, i punti per la ricerca di informazioni, gli uffici pubblicitari e i centri di ricerca, le attività ausiliarie e le attività di carattere preparativo (elenco ai sensi dell’accordo modello OCSE per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio).

Succursale all’estero

Se un’azienda straniera fonda una succursale in Svizzera, anch’essa è assoggettata all’imposta limitatamente e si riscuote l’imposta sull’utile. Le perdite della sede centrale all’estero non vengono prese in considerazione. Questo regolamento si applica fintanto tra la Svizzera e il paese della sede centrale non sia in vigore un accordo contro la doppia imposizione. Gli accordi contro la doppia imposizione servono per evitare la doppia imposizione fiscale sugli utili o altri tipi di imposte. Attualmente la Svizzera ha firmato 53 accordi contro la doppia imposizione secondo gli standard internazionali, di cui 46 sono in vigore (cfr. Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali).

 

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