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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Obblighi e responsabilità del gerente di una Sagl in Svizzera

aggiornato il 31 ottobre 2012

 

Obbligo di diligenza: il gerente deve svolgere le proprie mansioni con diligenza e deve tutelare gli interessi della società. Non gli è permesso dunque di peggiorare o impedire il corso degli affari intenzionalmente o negligentemente. Ciò non significa tuttavia che ogni decisione errata del gerente costituisca una violazione dell’obbligo di diligenza e ne consegua pertanto una responsabilità del gerente. La sussistenza o meno di una violazione dell’obbligo di diligenza può essere stabilita solamente con un’accurata verifica del caso concreto. (Cf. l’esempio fatto più in basso sotto responsabilità).

Obbligo di fedeltà: Il gerente e il socio di una Sagl sottostanno allo stesso obbligo di fedeltà(cf. Articolo sugli obblighi del socio).

Divieto di concorrenza: Al gerente è vietata qualunque attività che faccia concorrenza alla società. Tale divieto può tuttavia essere allentato dalle norme statutarie. Una tale attività è altresì possibile qualora tutti i soci vi acconsentano per iscritto.

Responsabilità: il gerente che contravvenga intenzionalmente o negligentemente a uno degli obblighi sopracitati è tenuto a risarcire i danni alla società ed in parte anche ai soci e ai credtori. Non è sempre facile chiarire se il gerente sia tenuto al risarcimento dei danni o meno. A questo proposito un esempio: un gerente di una Sagl a Zurigo, che si occupa tra le altre cose del commercio di conigli di cioccolata, acquista molti più conigli prima di Pasqua, aspettandosi un aumento sostanziale delle vendite. Purtroppo tali aspettative non si realizzano e una grossa parte dei conigli acquistati rimane invenduta, causando delle conseguenze finanziarie negative per la società. Con ogni probabilità, tuttavia, al gerente non è da imputare né una violazione intenzionale né negligente del suo obbligo di diligenza. Il gerente si è trovato piùttosto ad essere vittima di condizioni di mercato difficili o di un eccesso d’offerta. Il caso verrebbe probabilmente giudicato diversamente se lo stesso gerente avesse deliberatamente acquistato tali conigli di cioccolata in vista della festa nazionale svizzera (1. Agosto). Che non si registri un aumento della domanda di conigli di cioccolata al primo di Agosto è di dominio pubblico.

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