Numero IVA: senso e modo d’applicazione
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Ogni impresa assoggetta all’imposta sul valore aggiunto ottiene dall’amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) un numero dell’imposta sul valore aggiunto. Il numero IVA serve come numero d’identificazione per gli imprenditori/-trici assoggettate all’IVA. Tutti i numeri IVA della Svizzera si trovano in un registro presso l’AFC.
L’impresa assoggettata all’IVA, che fornisce una prestazione (vendita di un prodotto/prestazione), deve su richiesta rilasciare una fattura al cliente, la quale deve soddisfare i seguenti requisiti (cfr. LIVA 26):
La fattura deve identificare chiaramente il fornitore della prestazione, il destinatario della prestazione e il tipo di prestazione. In più di solito deve contenere pure i seguenti elementi:
- il nome e il luogo del fornitore o la fornitrice della prestazione, come appare nelle transazioni commerciali, l’indizio che egli o ella è iscritto/a nel registro delle persone soggette alle tasse, così come il numero, sotto il quale lui o lei è iscritto/a;
- il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;
- data o periodo della fornitura della prestazione, fintanto che questa non è identica alla data della fattura;
- tipo, oggetto ed entità della prestazione;
- l’ammontare della controprestazione;
- l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile
Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare indicazioni sul/sulla destinatario/a della prestazione, fintanto che l’ammontare della controprestazione mostrata sulla fattura non supera l’importo di CHF 400 nicht (LIVA 57).