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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Motivi della risoluzione del contratto di lavoro: cosa considerare?

Il contratto di lavoro può essere disdetto in cinque modi diversi. Di norma, il rapporto di lavoro viene interrotto dal licenziamento. Il fallimento del datore di lavoro, ad esempio, non è motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

Motivi di risoluzione del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro può essere rescisso in cinque modi diversi. Di norma, il rapporto di lavoro viene interrotto con disdetta ordinaria o straordinaria. È anche possibile sciogliere l’accordo mediante un accordo di risoluzione, ma entrambe le parti devono dare il loro consenso. Il rapporto scade anche al termine di un periodo concordato (nel caso di contratti a tempo determinato), al momento del pensionamento o del decesso del dipendente.

La disdetta è la norma

La risoluzione ordinaria è possibile in qualsiasi momento da entrambe le parti. Al ricevimento della lettera di disdetta inizia a decorrere il termine di preavviso concordato contrattualmente. Il rapporto di lavoro scade anche allo scadere del termine di preavviso. Su richiesta di una delle parti, il recesso ordinario deve essere giustificato (cfr. post sul blog).

Il licenziamento straordinario – noto anche come licenziamento senza preavviso – è meno frequente ed è possibile solo per motivi importanti. Un motivo importante esiste se non ci si può più ragionevolmente aspettare che un partito possa continuare il rapporto di lavoro in buona fede.

Casi particolari senza risoluzione

Non vi sono motivi di risoluzione del contratto di lavoro in caso di decesso del datore di lavoro, fallimento del datore di lavoro, trasferimento dell’azienda, impossibilità di lavoro o invalidità del dipendente.

In caso di decesso del datore di lavoro, il rapporto di lavoro viene trasferito agli eredi (art. 338a CO). Si applicano le stesse regole valide per la successione aziendale ai sensi dell’art. 333 OR. Il dipendente può tuttavia rifiutare il trasferimento e il contratto di lavoro viene rescisso nei termini di legge (art. 333 cpv. 2 CO).

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