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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Modifica dell’organizzazione di una fondazione

La fondazione per la sua forma giuridica è una struttura immobile. La modifica dell’atto di fondazione è possibile soltanto rispettando dei rigidi requisiti giuridici. Le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione sono per lo più disciplinate nell’atto di fondazione, per cui anche la modifica dell’organizzazione è soggetta a rigide norme.

§ paragraph zeichen

Sostanzialmente gli organi della fondazione (ad es. il consiglio di fondazione) hanno soltanto il potere di amministrare la fondazione e non la possono plasmare. Se la fondazione è stata creata correttamente il documento di fondazione non può essere facilmente modificato dagli organi o direttamente dal fondatore.

L’organizzazione della fondazione viene disciplinata nell’atto di fondazione del fondatore, almeno nelle sue caratteristiche fondamentali. Le disposizioni organizzative dettagliate possono essere disciplinate anche nei regolamenti (cfr. contributo blog).

Richiesta del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione deve presentare la richiesta all’autorità di vigilanza competente se desidera modificare le disposizioni organizzative nell’atto di fondazione. L’autorità di vigilanza deve poi ottenere il permesso dall’autorità federale o cantonale competente al fine di poter effettuare la modifica. La modifica dell’atto di fondazione implica anche la modifica del registro di commercio (art. 97 comma 1 ORC).

 

Necessità della modifica

La modifica successiva delle disposizioni organizzative dell’atto di fondazione è possibile quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. 85 CC). A questo proposito l’organizzazione deve sempre servire per la realizzazione ottimale dello scopo e non lo deve limitare. Il complesso procedimento di modica dell’atto di fondazione riguarda solo modifiche sostanziali dell’organizzazione come ad es. la creazione di un nuovo organo e l’eliminazione di elementi fondamentali dell’organizzazione (ad es. diritti di intervento).

L’obiettivo principale della modifica consiste nella creazione di un’organizzazione che persegua in modo ottimale lo scopo della fondazione. La modifica dell’organizzazione serve quindi proprio per soccorrere lo scopo della fondazione in situazione di pericolo. Ad es. quando una complicata suddivisione delle competenze tra gli organi della fondazione blocca delle misure necessarie per il mantenimento del patrimonio della fondazione. La modifica non deve però pregiudicare i diritti di terzi, come i diritti derivanti dai contratti di lavoro (art. 86b CC).

Le disposizioni inerenti alla modifica dell’organizzazione valgono anche per le fondazioni di previdenza a favore del personale, le fondazioni familiari e le fondazioni ecclesiastiche.

 

Modifiche accessorie dell’atto di fondazione

Le modifiche accessorie possono essere effettuate tramite un procedimento più semplice, ma necessitano comunque dell’approvazione dell’autorità di vigilanza (art. 86b CC). La modifica diventa ancora più semplice se la disposizione organizzativa è disciplinata in un regolamento della fondazione. Sostanzialmente i regolamenti possono essere modificati senza coinvolgimento delle autorità Se viene modificato soltanto un regolamento organizzativo, non è necessario cambiare i dati del registro del commercio (art. 97 comma 1 ORC).

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