LPP: Obbligo per un lavoratore indipendente?
Aggiornato il 3 gennaio 2013
La previdenza professionale (2. pilastro) non è obbligatoria per i lavoratori indipendenti. L’adesione volontaria a una cassa pensioni resta in ogni caso possibile.
Ecco le condizioni:
- Finché i collaboratori vengono impiegati, sussiste la possibilità di aderire alla cassa pensioni dell’impiegato, se questo è previsto dall’ordinamento.
- Nel caso in cui il settore o un’associazione professionale del settore disponga di una propria cassa pensioni, si può aderirvi.
- Nel caso di un’adesione alla fondazione istituto collettore LPP. Sono incluse nella protezione assicurativa solo le prestazioni minime obbligatorie.
In qualità di lavoratore indipendente con impiegati risulta essere vantaggioso aderire ad una fondazione collettiva (unione di differenti ditte provenienti da settori diversi, ogni uno con un suo ordinamento di previdenza) o ad una fondazione comune (unione di imprese dello stesso settore/associazione professionale con un ordinamento unico).
Nel momento del cambiamento verso l’indipendenza professionale ci si può far pagare il proprio credito della cassa pensioni e utilizzare questo capitale come capitale di partenza per la costituzione di una ditta. Affinché oltre all’AVS possa essere costituita una previdenza per la vecchiaia, i lavoratori indipendenti possono versare i contributi alla previdenza privata (pilastro 3a e 3b) e detrarre questi contributi dalle tasse.
La qualifica come lavoratore indipendente non viene determinata secondo un rapporto contrattuale ma bensì dalla situazione economica. La SVA rispettivamente la SUVA si assume questa verifica.