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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

L’organizzazione di un’associazione secondo il diritto svizzero

L’organizzazione di un’associazione è composta dagli organi previsti dalla legge. Ogni associazione necessita di un’assemblea sociale e di una direzione. Se vengono soddisfatte certe condizioni, deve inoltre venire scelto un ufficio di revisione.

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Secondo quanto prevede la legge un’associazione deve disporre di due o, se necessario, tre organi:

  • L’assemblea sociale
  • La direzione
  • Un ufficio di revisione

Questi organi sono strettamente necessari e gli statuti possono inoltre prevedere anche altri organi (p.es. un’assemblea dei delegati). Di principio l’impostazione dell’organizzazione di un’associazione è molto libera (art. 63 CC).

L’assemblea sociale

L’assemblea sociale è l’organo superiore di un’associazione (art. 64,1 CC) e viene convocata dalla direzione. Se per caso almeno un quinto dei soci richiede una convocazione dell’assemblea, quest’ultima deve comunque venire convocata dalla direzione.

L’assemblea ha le seguenti importanti competenze:

  • Decide sull’ammissione o sull’esclusione dei soci
  • Elegge la direzione e può decidere la sua revoca o quella di altri organi
  • Decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione

Per evitare incomprensioni di ogni genere, gli statuti dovrebbero prevedere una divisione dei compiti molto chiara tra assemblea e direzione

La direzione 

La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti (art. 69). La direzione deve essere composta da almeno un membro, non è previsto nessun tetto massimo per contro.

I membri della direzione sono personalmente responsabili verso terzi (art. 55,3). I membri hanno anche una responsabilità verso l’associazione stessa.

L’ufficio di revisione

Se la legge lo prevede, è obbligatoria la scelta di un ufficio di revisione (art.69). Se i valori dell’articolo 69 non vengono invece oltrepassati, la scelta della convocazione di un ufficio di revisione è prevista dagli statuti o dall’assemblea. Molte associazione dispongono di una revisione interna, composta da soci che controllano la contabilità e le finanze.

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