La responsabilità all’interno della società collettiva
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Per le obbligazioni della società risponde in prima linea il capitale della società. Questo patrimonio autonomo serve esclusivamente al soddisfacimento dei creditori della società in nome collettivo. I creditori privati dei singoli soci non hanno diritti di soddisfacimento dal patrimonio della società (art 570/572 cap. 1 CO).
Tutti i soci rispondono in via sussidiara di persona, illimitatamente, solidalmente e con il loro intero patrimonio, qualora il capitale della società non dovesse bastare a coprire i debiti della società collettiva (cfr. art. 568 cap. 1 CO).
Con il termine responsabilità solidale s’intende la possibilità che il creditore ha di scegliere se riscuotere interamente o solo in parte da qualsiasi debitore solidale. Tutti i debitori solidali rimangono obbligati fintanto che l’intero credito non viene estinto (art. 144 CO). Se un debitore solidale paga più della sua parte, può nel rapporto interno far valer un diritto di regresso nei confronti dei suoi codebitori per l’importo eccedente, tuttavia solo nella misura della partecipazione alle perdite (solo secondo la quota) stabilita per legge o nel contratto.
Il socio di una società in nome collettivo è responsabile di persona solamente se è presente una delle tre premesse per una citazione in giudizio (cfr. art. 568 cap. 3 CO):
– Il socio sta fallendo.
– La società è stata escussa senza successo.
– La società è stata sciolta.