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La protezione delle fotografie nella revisione della legge sul diritto d’autore

Quando Joseph Nicéphore Niépce scattò la prima fotografia “Vista dalla finestra a Le Gras” nel 1826, il tempo di esposizione fu di ben otto ore. Oggi, la visione dalla finestra può essere catturata in pochi millisecondi ed essere condivisa milioni di volte su Internet. Questa evoluzione ha spinto il legislatore a regolamentare il trattamento dei diritti d’autore delle fotografie: Il 1° aprile 2020 è entrata in vigore la revisione della legge sul diritto d’autore (LDA) con la nuova disposizione sulla protezione del diritto d’autore delle fotografie.

Stato prima della revisione

La legge sul diritto d’autore protegge la proprietà intellettuale del creatore di opere letterarie e artistiche quando sono soddisfatti tre elementi. In primo luogo, ci deve essere una “creazione di ingegno”. Anche la creazione intellettuale deve appartenere alla “letteratura e all’arte”. Questi termini hanno una portata molto ampia; ancora prima della revisione, i film e le fotografie si qualificano come “arte” in questo senso. Il criterio centrale e più importante, tuttavia, è il requisito della “individualità”. Cioè, il lavoro deve avere un certo grado di individualità e originalità. In altre parole, il lavoro deve essere diverso dall’ordinario.

Il criterio dell’individualità nella protezione del diritto d’autore delle fotografie è stato un costante pomo della discordia. Gli oppositori della tutela del diritto d’autore delle fotografie si sono lamentati del fatto che l’individualizzazione di una fotografia è difficile da riconoscere per un profano. Il fotografo non disegna l’immagine da solo, ma registra solo meccanicamente ciò che cade attraverso l’obiettivo. Il Tribunale Federale ha invece riconosciuto, in linea di principio, che le fotografie possono essere individuali e quindi protette dal diritto d’autore. Nelle sue due decisioni “Bob Marley” e “Wachmann Meili”, ha definito i criteri per giudicare una fotografia come “individuale”. Questo avviene quando una fotografia esattamente nella stessa forma non è mai esistita prima e non è probabile che venga creata in futuro. Inoltre, è rilevante quali elementi creativi il fotografo ha selezionato, come ha disposto le singole componenti dell’immagine, il tempo di scattare la foto, come ha selezionato e disposto gli oggetti raffigurati, così come il grado di design mentale nella creazione della foto. Le foto istantanee potrebbero soddisfare questi criteri già prima della recente revisione della LDA. Tuttavia, le semplici foto o selfies di amici e parenti, come si trovano oggi milioni di volte sui social network, non soddisfacevano regolarmente questi criteri e non erano quindi protette dal diritto d’autore, almeno fino ad oggi.

Novità

Con il nuovo art. 2 cpv. 3bis LDA, il legislatore sottopone ora alla protezione del diritto d’autore anche le fotografie che non hanno un carattere individuale. L’unico prerequisito è che la fotografia riproduca un oggetto tridimensionale e che sia stata creata da un essere umano. Ad esempio, nel primo caso si escludono delle fotocopie, e nel secondo un autovelox nel traffico stradale. Di conseguenza, ogni fotografo gode ora di tutta la protezione del copyright per ogni fotografia. Mentre la durata della protezione per le fotografie senza carattere individuale è limitata a 50 anni dalla data di produzione, le fotografie individuali, come altre opere, continuano ad essere protette per 70 anni dalla data di produzione. Di conseguenza, rimane il problema della demarcazione tra fotografie individuali e non individuali secondo la vecchia legge.

Effetti

Il nuovo regolamento, secondo il quale le fotografie non individuali sono protette per 50 anni dalla data di produzione, copre anche le fotografie scattate prima dell’entrata in vigore della revisione della LDA. Per disinnescare i conflitti che ne derivano, la LDA riveduta prevede inoltre che gli usi consentiti dalla vecchia legge continuino ad essere consentiti. Ad esempio, possono continuare ad essere utilizzate foto non individuali già stampate in un catalogo prima della revisione o foto caricate in precedenza sul sito web dell’azienda. Tuttavia, se il catalogo o il sito web viene rinnovato, ciò può significare improvvisamente una violazione del copyright del fotografo delle foto utilizzate. Di conseguenza, il nuovo regolamento della LDA aumenta il rischio di commettere inconsapevolmente una violazione del diritto d’autore. È comunque consentito utilizzare la foto di un altro per uso personale e distribuirla in un contesto privato. Tuttavia, chiunque condivida una foto di un terzo su un social network senza consenso non si trova più in un contesto privato e commette una violazione del diritto d’autore. Questo perché è vietato caricare una foto in rete senza il consenso del fotografo.

Un fotografo la cui fotografia viene utilizzata in modo ingiustificato può agire contro di esso sia in sede civile che penale. Di norma, è consigliabile attirare prima l’attenzione dell’utente non autorizzato sulla violazione della legge. Se l’utilizzo non autorizzato della fotografia avviene su Internet, è possibile richiedere all’hosting provider di rimuovere i relativi contenuti.

Conclusione

Il nuovo regolamento amplia notevolmente il campo di applicazione della LDA e quindi aumenta anche il rischio di commettere inconsapevolmente una violazione del diritto d’autore. Allo stesso tempo, rimangono complicate questioni legali nell’ambito della protezione fotografica. Allo stesso tempo, il nuovo regolamento rafforza i diritti dei fotografi.

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