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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

La modifica dello scopo delle fondazioni è possibile?

La fondazione è una struttura rigida. Una volta che è stato stabilito il suo scopo e la fondazione è stata creata, la modifica dello scopo è possibile soltanto in determinate circostanze giuridiche.

The right destination

La fondazione si regge sulla volontà del fondatore fissata in modo definitivo nell’atto di fondazione (cfr. contributo blog). La volontà del fondatore si manifesta tramite lo scopo che stabilisce la natura e l’identità della fondazione. La modifica dello scopo della fondazione è possibile solo in presenza di due condizioni:

  • Obiettivamente lo scopo della fondazione deve avere assunto un carattere o sortito un effetto sostanzialmente diverso (a causa della modifica dei rapporti giuridici, economici, sociali, politici o scientifici).
  • Soggettivamente, a causa della modifica di tali rapporti, lo scopo non corrisponde più all’intenzione originaria del fondatore.

La prima condizione viene soddisfatta dalle fondazioni che hanno adempiuto il proprio scopo o che sono rimaste prive d’oggetto. Una fondazione per l’abolizione della pena di morte in Svizzera ha adempiuto il suo scopo. Privo d’oggetto sarebbe per esempio una fondazione che ha come scopo la lotta di una malattia attualmente scomparsa.

La giustificazione dello scopo può risiedere anche nella fondazione stessa, ad es. se è stato speso tutto il patrimonio della fondazione oppure se è disponibile un patrimonio eccessivo per uno scopo di portata ridotta.

Il nuovo scopo della fondazione deve essere nello stesso ambito di quello precedente. Si parte dal presupposto dell’ipotetica volontà del fondatore e si cerca di adempiere in modo attuale allo scopo della fondazione. Il nuovo scopo può ad esempio servire per la promozione dei diritti umani, invece che per l’abolizione della pena di morte in Svizzera come in precedenza.

 

Autorità di vigilanza od organo superiore della fondazione

Per poter modificare lo scopo, l’organo superiore della fondazione deve presentare una richiesta motivata all’autorità di vigilanza competente (art. 86 CC). Sostanzialmente l’autorità di vigilanza può agire soltanto su richiesta dal consiglio di fondazione e può modificare lo scopo solo in pochi casi eccezionali.

Non appena l’autorità di vigilanza dispone di tutte le informazioni e non appena tutte le condizioni giuridiche sono rispettate, essa emette un provvedimento di modifica e lo rimette al consiglio di fondazione e al registro di commercio.

 

Richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte

La modifica dello scopo può avvenire su richiesta del fondatore o in base a sua disposizione testamentaria (art. 86a CC). Tuttavia ciò è possibile solo qualora la possibilità della modifica della fondazione sia prevista esplicitamente nell’atto di fondazione. Inoltre devono essere trascorsi almeno 10 anni dal momento della creazione della fondazione o dall’ultima modifica disposta dal fondatore.

Se la fondazione ha perseguito finora uno scopo pubblico o di utilità pubblica, anche il nuovo scopo deve essere tale.

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