La modifica dell’atto di fondazione
La fondazione per la sua forma giuridica è una struttura immobile. Se la fondazione è stata creata correttamente è possibile modificare l’atto di fondazione e quindi lo scopo soltanto rispettando rigidi requisiti giuridici.
Sostanzialmente gli organi della fondazione (ad es. il consiglio di fondazione) hanno soltanto il potere di amministrare la fondazione e non la possono plasmare. Se la fondazione è stata creata correttamente, il documento fondamentale, ovvero l’atto di fondazione, non può essere modificato facilmente dagli organi, direttamente dal fondatore o da terzi. Questa rigidità impedisce che il patrimonio della fondazione venga distolto dal suo scopo o venga addirittura mal utilizzato. Lo svantaggio è rappresentato dal fatto che ogni modifica dell’atto di fondazione implica un complesso procedimento burocratico.
Nel corso degli anni può diventare necessaria una trasformazione della fondazione per quanto riguarda l’organizzazione e lo scopo, al fine di adattarsi alla situazione effettiva che è venuta in essere. Esistono sostanzialmente due possibilità per modificare il documento di fondazione:
- Nei casi giuridici disciplinati nell’art. dall’85 all’86b CC
- Qualora il fondatore stabilisca nell’atto di fondazione fin dall’inizio quanto l’atto di fondazione deve essere modificato.
Modifica legale dell’atto di fondazione
Gli articoli dall’85 all’86b CC descrivono i tre motivi di modifica legali dell’atto di fondazione. Questi tre tipi di modifica devono essere obbligatoriamente effettuati dall’autorità di vigilanza competente e dall’autorità federale o cantonale competente. In questo modo si impedisce che gli organi della fondazione modifichino la natura della fondazione in modo arbitrario e senza motivo.
Esistono differenze tra la modifica dell’organizzazione (art. 85 CC, cfr. contributo blog) e la modifica dello scopo (art. 86 e 86a CC, cfr. contributo blog). Il terzo regolamento giuridico riguarda l’ammissibilità di modifiche accessorie dell’atto di fondazione che vengono effettuate tramite un procedimento semplificato, ma che tuttavia necessitano l’approvazione dell’autorità di vigilanza competente. Le modifiche accessorie sono ad es. la modifica del nome o della sede della fondazione.
Richiesta del consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione deve presentare una richiesta all’autorità di vigilanza competente qualora ritenga necessario effettuare una modifica accessoria dell’atto di fondazione. L’autorità di vigilanza deve a sua volta presentare la richiesta all’autorità federale o cantonale competente e o ottenere il suo consenso in modo che la modifica possa essere apportata. La modifica dell’atto di fondazione implica anche la modifica del registro di commercio (art. 97 comma 1 ORC).
Modifica dell’atto di fondazione
Rispettando rigide disposizioni al fondatore è concesso obbligare nell’atto di fondazione gli organi della fondazione a modificare l’atto di fondazione in base a chiare disposizioni determinabili. In questo caso bisogna osservare che la modifica non dipenda dalla volontà degli organi, bensì che l’atto di fondazione stabilisca chiaramente il momento della modifica.
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