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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Iscrizione nel registro di commercio di una fondazione

L’iscrizione nel registro di commercio di una fondazione rappresenta una condizione indispensabile per la sua costituzione. L’associazione classica ottiene il completo godimento ed esercizio dei diritti civili solo tramite l’iscrizione. L’iscrizione deve essere presentata dai futuri organi.

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Il registro di commercio contiene i dati legali sostanziali di persone giuridiche con per esempio le società per azioni, le Sagl o le ditte individuali. In particolar modo l’iscrizione nel registro di commercio fornisce informazioni su una persona giuridica, sul suo nome, sede, capitale e sui rappresentanti con diritto di firma. L’ufficiale del registro di commercio controlla i dati della persona giuridica prima di iscriverla e ciò aumenta notevolmente la sicurezza giuridica nel rapporto d’affari. Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubbliche e possono essere consultate da chiunque (ad es. su Zefix).

Effetto costitutivo dell’iscrizione

La fondazione classica viene creata tramite un atto pubblico, il cosiddetto atto di fondazione (cfr. contributo blog). Tuttavia dal punto di vista giuridico la fondazione viene in essere solo al momento dell’iscrizione nel registro di commercio. L’iscrizione nel registro di commercio è quindi costitutiva. L’associazione ottiene il completo godimento ed esercizio dei diritti civili solo tramite l’iscrizione.

Puntualizzando si può dire che la fondazione esiste se viene iscritta nel registro di commercio. Se manca l’iscrizione, la fondazione non esiste. Prima dell’iscrizione gli organi (ad es. il consiglio di fondazione) non possono agire per la fondazione, però è possibile che la fondazione sia indicata come destinataria del patrimonio già prima dell’iscrizione.

La stessa cosa vale anche in caso di costituzione per disposizione testamentaria del fondatore.

Fondazioni ecclesiastiche e fondazioni familiari

Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni familiari non devono essere iscritte nel registro di commercio. Queste forme speciali vengono in essere non appena l’atto di fondazione viene autenticato pubblicamente.

L’obbligo di iscrizione sussiste solo qualora le fondazioni gestiscono un’azienda commerciale.

Chi deve effettuare l’iscrizione?

Sostanzialmente l’iscrizione nel registro di commercio deve essere effettuata dagli organi della fondazione. Di solito si tratta dei membri del consiglio di fondazione come per esempio il presidente e il vicepresidente. Si consiglia di inviare al registro di commercio una bozza dell’atto di costituzione per un esame preliminare.

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