Iscrizione nel registro di commercio.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
Il registro di commercio è amministrato dai cantoni ed è un’istituzione pubblica. Esso si occupa di creare e mantenere la sicurezza e la fiducia nel traffico commerciale. La funzione principale dei registro di commercio risiede nel rendere noti e chiari i dati più importanti di un’impresa (funzione di pubblicità), tra i quali appartiene anche il diritto di firma di titolari e collaboratori.
Il registro di commercio persegue lo scopo di rendere noti tutti i fatti giuridicamente rilevanti nei rapporti commerciali. Non appena una ditta è iscritta nel registro di commercio, avviene una pubblicazione dell’iscrizione nel foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Le iscrizioni e la documentazione del registro di commercio sono visibili al pubblico.
Terzi interessati ad un’impresa commerciale e ai suoi aventi diritto di firma si possono informare sui seguenti fatti:
- Rapporti di responsabilità per i debiti dell’impresa: Questi possono essere differenti a seconda della forma giuridica e dell’organizzazione individuale.
- Rapporti di rappresentanza: modo ed entità (nomina di procuratori, limitazione della procura a una filiale, diritto di firma singolo e collettivo)
- Caratteristiche d’individualizzazione: nome della ditta, scopo, sede, numero d’identificazione
D’altra parte l’iscrizione volontaria al registro di commercio può costituire un vantaggio per le imprese che non sono obbligate ad iscriversi. Il motivo risiede nel fatto che all’iscrizione si riallacciano determinate conseguenze legali: ad esempio le imprese iscritte nel registro sottostanno all’esecuzione in caso di fallimento, fattore che influisce positivamente sulla capacità creditizia, e i nomi delle ditte godono di maggiore protezione.