In quali casi un rapporto di lavoro non può essere rescisso?
In Svizzera prevale il principio della libertà di licenziamento. Pertanto, non c’è bisogno di un motivo particolare per la cessazione del rapporto di lavoro. Eccezionalmente, tuttavia, in caso di servizio obbligatorio, malattia, infortunio o gravidanza, questo principio non è applicabile.
La tutela contro il licenziamento in seguito ad una disdetta in tempo inopportuno è disciplinata dall’art. 336c CO e dall’art. 336d CO. Questa disposizione entra in vigore solo dopo la fine del periodo di prova. Gli accordi di annullamento o le risoluzioni senza preavviso non sono coperti da questa protezione contro il licenziamento, bensì, a discrezione del legislatore, sono possibili in qualsiasi momento.
Motivi di tutela contro il licenziamento in seguito ad una disdetta in tempo inopportuno
La legge elenca quattro motivi per i quali dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- Servizio militare obbligatorio: chiunque svolga il servizio militare, servizio civile o protezione civile è protetto contro il licenziamento. Se il servizio dura più di 11 giorni, la protezione si estende anche alle quattro settimane prima e dopo il servizio.
- Malattia o incidente: chi è impedito a lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, è protetto contro la cessazione del rapporto di lavoro. Non rientrano nella definizione di “cause non imputabili a sua colpa” ad esempio un incidente stradale avvenuto sotto effetto dell’alcool o un’infezione in seguito a una lesione minore che non è stata adeguatamente curata. La durata della protezione contro il licenziamento dipende dal numero di anni di servizio: 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e 180 giorni dal sesto anno di servizio.
- Gravidanza: durante la gravidanza e 16 settimane dopo il parto, il rapporto di lavoro non può essere disdetto.
- Azioni di soccorso all’estero: anche per tutto il periodo in cui un dipendente partecipa a un servizio ordinato dall’autorità federale competente per un’operazione di soccorso all’estero il rapporto di lavoro non può essere rescisso. Tuttavia, ciò vale solo se il datore di lavoro ha dato il suo consenso preventivo.
Per il calcolo vengono utilizzati i giorni solari e non i giorni lavorativi.
Se una disdetta viene data in uno dei periodi sopraccitati, è da considerarsi nulla. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare nuovamente la disdetta dopo la scadenza del periodo di tutela.
Annullamento del termine di disdetta
Possono anche verificarsi casi in cui la disdetta viene emessa secondo il termine corretto (vedi articolo del blog) ma, nel mentre, si manifesta uno dei quattro casi elencati in precedenza. In tal caso, il termine di disdetta viene sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di tutela.
Tutela del licenziamento per il dipendente
Al datore di lavoro è altresì vietato licenziare un dipendente durante il periodo in cui egli è impossibilitato a compiere il suo lavoro a causa di uno dei quattro motivi che determinano il divieto di licenziamento e il dipendente deve assumere le sue funzioni durante il suddetto periodo.
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