Il trasferimento della condizione di socio nella Sagl.
Aggiornato il 3 gennaio 2013
La condizione di socio nel caso di una Sagl viene trasferita attraverso la cessione delle quote sociali. Le quote sociali possono essere equiparate per la loro essenza alle azioni di una SA.
Le quote sociali sono già limitate rigorosamente per legge: Una cessione necessita del consenso dell’assemblea dei soci. Questa può negare il consenso senza ragioni (art. 786 CO). Il consenso non deve però per forza essere dato da tutti i soci. Necessaria è la maggioranza assoluta del capitale sociale e due terzi dei voti rappresentati (art. 808b cap. 1 cif. 4 CO).
Il trasferimento delle quote sociali può però essere agevolato dagli statuti. È addirittura permessa l’abolizione di qualsiasi vincolo (cfr. art. 786 cap. 2 cif. 1 CO). D’altra parte può anche essere introdotto un divieto di trasferimento (cfr. art. 786 cap. 2 cif. 4 CO). La cessione delle quote sociali necessita della forma scritta. (art. 785 cap. 1 CO).
Tutti i soci, anche quelli nuovi, devono essere iscritti nel registro di commercio. La Sagl deve annunciare il nuovo socio presso l’ufficio del registro di commercio (cfr. art. 791 CO).