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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Il principio della parità di trattamento in una società anonima

Gli azionisti di una società anonima detengono il diritto fondamentale della parità di trattamento.

Row of hands

Il principio della parità di trattamento

In una società anonima, gli azionisti hanno il diritto di essere trattati come tutti gli altri azionisti. Questo diritto vale sia per le decisioni dell’assemblea generale, sia per quelle prese dal Consiglio d’amministrazione o dalla direzione. L’articolo 706 CO consente la contestazione di risoluzioni dell’assemblea generale, le quali causano una disparità di trattamento ingiustificata o una discriminazione degli azionisti. Invece, l’articolo 717 CO prevede l’obbligo per il consiglio d’amministrazione di trattare tutti gli azionisti alle stesse condizioni.

Parità di trattamento relativa ed assoluta

Nel diritto azionario vige la distinzione tra parità di trattamento relativa e quella assoluta. La parità di trattamento relativa è quella piì comune. Essa prevede, che le differenze tra i singoli azionisti devono essere effettuate su una scala comune. I diritti dei dividendi, così come i diritti di voto ne sono un esempio. In questo senso, un azionista riceverà i dividendi a seconda del numero di azioni che possiede e perciò conta maggiormente il capitale investito.

Nel caso della parità di trattamento assoluta vale il principio di eguaglianza che si applica in modo uniforme. L’uguaglianza assoluta vale principalmente nella protezione e l’applicazione dei diritti di partecipazione. Questi includono il diritto d’ispezione e all’informazione, il diritto dell’azione di responsabilità o per esempio il diritto di voto in una riunione generale. Questi diritti appartengono a ciascun azionista in modo apertamente uguale, dunque a prescindere dalla portata della rispettiva partecipazione alla società. Un eventuale intervento nei diritti degli azionisti deve essere fatto in maniera delicata. Nel caso in cui ci fossero a disposizione diverse opzioni, bisogna ricorrere a quelle che  tangono minimamente i diritti degli azionisti.

 

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