Costituzione intelligente

Newsletter abonnieren


Blog

Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Il luogo dell’imposizione fiscale per le persone giuridiche (Sagl, SA)

Aggiornato il 3 gennaio 2013

Al contrario delle persone fisiche, le persone giuridiche non hanno un domicilio ma bensì una sede secondo gli statuti. Il domicilio nel caso delle persone fisiche si trova al centro della vita e degli interessi di un individuo e viene registrato formalmente come la sede stabilita secondo statuti. La sede è il luogo dell’amministrazione delle persone giuridiche.

Nel luogo della gestione amministrativa la persona giuridica conduce le sue relazioni economiche più strette. Si tratta del luogo nel quale vengono effettuate principalmente le attività commerciali aventi il fine di realizzare lo scopo perseguito dalla Sagl/SA. Le leggi tributarie utilizzano perciò l’espressione di amministrazione effettiva (LAID 20 I, LIFD 50), con cui viene intesa la gestione amministrativa effettiva.

Secondo LAID 20 I e LIFD 50 le persone giuridiche sono assoggettate alle imposte in virtù della loro appartenenza personale, nel luogo in cui si trova la loro sede prevista negli statuti o la loro amministrazione effettiva. L’assoggettamento fiscale avviene alternativamente in uno dei due luoghi. Con questa tecnica per associazione sussiste il pericolo della doppia imposizione, qualora il luogo dell’amministrazione effettiva e il luogo della sede previsto dagli statuti  non coincidessero. È compito del diritto intercantonale e internazionale sulla doppia imposizione fiscale di determinare quale luogo abbia la precedenza.

Si rinuncia alla sede prevista negli statuti in un rapporto intercantonale, “quando a questa si contrappone un luogo in un altro cantone, nel quale di fatto vengono esercitate la direzione e l’amministrazione che normalmente dovrebbero spettare alla sede prevista negli statuti. In tal caso questo luogo verrebbe considerato come domcilio fiscale. Se alla base della scelta della sede iscritta negli statuti risiedono considerazioni fiscali o di altra natura è irrilevante; basta che questa sede non corrisponda in nessun modo ai veri rapporti e che essa sembri creata artificialmente. Rilevanti sono l’insieme delle circostanze del singolo caso” (BGer 2P.6/2007 vom 22.08.2008).

Nuovo commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *