Il diritto di voto dei soci in una Sagl
Il diritto di voto dei soci di una Sagl si misura in base al valore nominale della quota sociale. Ogni socio detiene almeno un voto.
Il diritto di voto
Attraverso il diritto di voto, ogni socio può esercitare i propri diritti decisionali contribuendo così alla volontà della società a garanzia limitata. In sostanza questo diritto è irrevocabile, ma esistono delle eccezzioni che si possono trovare nell’art. 806a del codice delle obbligazioni. La rinuncia prematura del diritto di voto non è consentita, mentre esiste la possibilità di astenersi ad una votazione.
Negli statuti è possibile restringere il diritto di voto ad una percentuale massima, nel caso in cui le quote sociali di un socio superino un determinato rapporto rispetto al capitale sociale. Secondo l’art. 806 comma 2 CO, negli statuti si può specificare una regolamentazione che dona un potere di voto maggiore alle quote sociali con un valore nominale minore. Secondo la legislazione, in alcuni casi è addirittura prevista un’esclusione dal voto.
A questo diritto sono collegati ulteriori diritti dei soci, come per esempio:
- il diritto di informazione ed ispezione
- il diritto di convocazione, di partecipazione o di presentare domande ad un’assemblea
- l’inserimento di un oggetto all’ordine del giorno
- il diritto di contestazione
Un patto parasociale consente di accordare degli obblighi aggiuntivi in relazione al diritto di esercitare il proprio voto. Tuttavia, una decisone scaturita durante un’assemblea generale è valida anche quando alcuni soci non si sono attenuti al patto. In questo caso non si può contestare la decisione dell’assemblea, bensì solo la violazione del patto parasociale.