Il diritto d’autore in poche parole parte 1 – Cosa è protetto?
La legge sul diritto d’autore serve a proteggere gli autori e gli artisti dall’uso illecito delle loro opere e a garantire loro una remunerazione adeguata. Scoprite in questo articolo che cosa esattamente è protetto dal diritto d’autore svizzero.
La legge svizzera sul diritto d’autore si basa sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Legge sul diritto d’autore, LDA) e sulla relativa ordinanza (ODAu). Sono protette le opere, ossia le creazioni intellettuali della letteratura o dell’arte a carattere originale (art. 2 LDA).
Creazione intellettuale
Perché un’opera possa godere della protezione del diritto d’autore, deve essere una creazione dell’ingegno. Ciò significa che un’opera deve essere espressione di un pensiero umano. Non sono protette le opere create da animali (ad es. la pittura di una scimmia) o automaticamente da macchine (ad es. immagine del radar in caso di eccesso di velocità)
Opera d’arte o di letteratura
L’oggetto della protezione del diritto d’autore sono le opere letterarie o artistiche, indipendentemente dal loro valore o dalla loro finalità. L’art. 2 LDA contiene un elenco di opere protette dal diritto d’autore. Si tratta di opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; opere musicali e altre opere acustiche; opere di arti visive (in particolare pittura, scultura o grafica); opere a contenuto scientifico o tecnico (ad esempio disegni, piante, mappe o rappresentazioni plastiche); opere di architettura; opere di arte applicata; opere fotografiche, cinematografiche e altre opere visive o audiovisive, nonché opere coreografiche e pantomime. Anche i programmi per computer sono coperti dalla protezione del diritto d’autore (cpv. 3).
Carattere originale
Inoltre, un’opera o una creazione deve avere un carattere originale per essere protetta dal diritto d’autore. Il prerequisito è l’eccezionalità o l’unicità statistica di un’opera. Mentre un divano convenzionale, ad esempio, non è protetto, una sedia eccezionale con un design speciale può godere della protezione del diritto d’autore in determinate circostanze. In pratica, spesso è difficile determinare se questo criterio è soddisfatto. Non sono quindi rare le controversie giudiziarie sull’origine della protezione del diritto d’autore. Dal 1° aprile 2020, la LDA prevede un’eccezione al requisito del carattere individuale. Le riproduzioni fotografiche e le riproduzioni di oggetti tridimensionali prodotte con un procedimento simile alla fotografia sono considerate opere anche se non hanno un carattere individuale (art. 2 cpv. 3bis LDA). Di conseguenza, al giorno d’oggi tutte le fotografie, indipendentemente dal loro soggetto, sono protette dal diritto d’autore (la cosiddetta protezione fotografica).
Opere non protette
Nell’art. 5 LDA il legislatore ha elencato una serie di opere che non godono della protezione del diritto d’autore. Non sono tutelati le leggi, i regolamenti, i trattati internazionali e altri decreti ufficiali; i mezzi di pagamento; le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità e delle amministrazioni pubbliche, nonché le specifiche dei brevetti e le domande di brevetto pubblicate (cpv. 1). Allo stesso modo, le raccolte e le traduzioni ufficiali o richieste dalla legge di tali opere non godono della tutela brevettuale (cpv. 2).
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