Il contratto di rappresentanza esclusiva spiegato in modo semplice
Con il contratto di rappresentanza esclusiva, il fornitore concede all’acquirente il diritto esclusivo di acquistare i suoi beni. L’acquirente a sua volta distribuisce la merce a proprio nome e per proprio conto.
Il contratto di rappresentanza esclusiva è un contratto innominato, cioè un tipo di contratto che non è regolato dalla legge. Anche se il contratto di rappresentanza esclusiva non è sancito da una legge, è diventato molto importante nell’economia.
Tipi di accordi di rappresentanza esclusiva
Nel caso di un contratto di rappresentanza esclusiva, il produttore o il fornitore concede all’acquirente o all’agente esclusivo il diritto esclusivo di acquistare determinati beni, che è limitato in termini di luogo, oggetto e talvolta anche di tempo. In cambio, l’acquirente si impegna a distribuire la merce a proprio nome e per proprio conto. Il contratto di rappresentanza esclusiva è utilizzato dai fornitori come mezzo di promozione mirata delle vendite. Si distinguono comunemente due tipi di accordi di distribuzione esclusiva:
- Contratto di rappresentanza esclusiva senza integrazione: in questo tipo di contratto, il fornitore e l’acquirente devono essere considerati separatamente. L’obbligo esclusivo di fornitura del fornitore è quindi compensato da obblighi minimi di acquisto da parte dell’acquirente; e
- Contratto di rappresentanza esclusiva con integrazione: In questo caso l’acquirente è integrato nell’organizzazione di vendita del fornitore. L’accordo di rappresentanza esclusiva contiene quindi speciali clausole di impegno di distribuzione.
- Conclusione dell’accordo di rappresentanza esclusiva
- L’accordo di rappresentanza esclusiva è un accordo quadro all’interno del quale le parti regolano la consegna successiva delle merci e il diritto di acquisto del distributore esclusivo. Di solito, i contratti conclusi in questo contesto sono contratti di acquisto, anche se in casi eccezionali ci possono essere anche contratti per lavori e materiali.
Obblighi del fornitore e dell’acquirente
Con la conclusione del contratto di rappresentanza esclusiva, il fornitore si impegna a mettere i beni a disposizione dell’acquirente alle condizioni concordate. Nel quadro del contratto, il fornitore assegna anche un certo territorio all’acquirente per uso esclusivo. Allo stesso tempo, il fornitore si astiene dal vendere beni direttamente o indirettamente nel territorio corrispondente. Il diritto esclusivo di distribuzione dell’acquirente è controbilanciato da un obbligo di promozione delle vendite. Deve acquistare le merci al prezzo concordato e promuovere la loro vendita nel territorio assegnato. Inoltre, l’acquirente deve rispettare qualsiasi obbligo di distribuzione concordato.
Cessazione dell’accordo di rappresentanza esclusiva
In assenza di un accordo individuale tra le parti, la cessazione dell’accordo di rappresentanza esclusiva dipende dalla durata dell’accordo. Il contratto termina in particolare nei seguenti casi:
- Durata del contratto inferiore a un anno: disdetta alla fine del mese civile successivo secondo le disposizioni del diritto delle agenzie (art. 418q cpv. 1 CO);
- Durata del contratto superiore a un anno: disdetta nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi previsto dal diritto societario (art. 546 cpv. 1 CO);
- Buona causa: scioglimento per buona causa se la continuazione della relazione contrattuale non è più ragionevole per una parte;
- Fallimento: risoluzione dovuta al fallimento di una delle parti; e
- Morte: risoluzione del contratto a causa della morte dell’acquirente e in certe circostanze anche del fornitore.
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