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Dopo numerose consultazioni personali i nostri giuristi, fiduciari e consulenti hanno potuto conoscere da vicino quali sono le maggiori preoccupazioni nelle teste dei neoimprenditori. Le risposte alle domande più comuni le potete trovare sul nostro blog. Sul blog potete navigare tra i vari argomenti scegliendo il vostro tema preferito dalle diverse categorie.

Il contratto d’agenzia spiegato in modo semplice

Con la conclusione di un contratto di agenzia, l’agente si impegna nei confronti del mandante, in cambio di una commissione, a mediare affari su base permanente o a concludere transazioni in nome di un terzo e per conto proprio dell’agente.

contratto d’agenzia

Il contratto di agenzia (art. 418a e seguenti CO) è un contratto bilaterale in cui l’agente si impegna nei confronti del mandate, in cambio di un compenso, la provvigione, ad agire come intermediario permanente in operazioni o a concludere operazioni a nome di un terzo e per conto proprio.

Distinzione tra agente concludente e agente intermediario

Per quanto riguarda il contratto di agenzia, la legge distingue tra l’agente concludente e l’agente intermediario:

  • Agente contrattuale: L’agente contrattuale conclude transazioni come rappresentante diretto in nome e per conto del mandante. Inoltre, all’agente contrattuale si applicano le disposizioni sulle provvigioni (art. 425 e seguenti CO);
  • Agente intermediario: L’agente intermediario non ha l’autorità di concludere transazioni per il mandante e svolge semplicemente una funzione di intermediazione. Inoltre, le disposizioni del contratto di mendiazione si applicano all’agente intermediario (art. 412 e segg. CO).

Conclusione del contratto di agenzia

In linea di principio, il contratto di agenzia può essere concluso senza alcuna formalità, per cui può essere concluso anche oralmente. Per la protezione dell’agente, tuttavia, la forma scritta è richiesta se l’agente assume un obbligo:

  • essere responsabile del pagamento o comunque dell’estinzione delle passività di uno o più clienti;
  • o a sostenere in tutto o in parte le spese di recupero dei crediti (art. 418c cpv. 3 CO).

Naturalmente, la redazione di un contratto scritto è raccomandata in tutti i casi.

Diritti e doveri dell’agente

L’agente ha in particolare i seguenti diritti e obblighi nei confronti del mandante:

Diritti dell’agente

  • Diritto alla provvigione (art. 418g CO): Salvo accordi diversi, l’agente ha diritto a una provvigione. Il diritto di solito sorge non appena la transazione con il mandante è legalmente conclusa ed è dovuto alla fine di un anno civile in cui la transazione è stata conclusa.
  • Diritto al rimborso dei costi e delle spese (art. 418n cpv. 1 CO): Salvo accordi diversi o consuetudini, l’agente non ha diritto al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nel corso della normale attività. D’altra parte, il mandante deve rimborsare i costi e le spese sostenute su istruzioni specifiche dello stesso.
  • Diritto di riscossione e commissione del credere (art. 418c cpv. 3 e art. 418l CO): L’agente riceve una commissione di riscossione per gli importi dei crediti riscossi e consegnati da lui in conformità all’ordine. Inoltre, può esigere una commissione del credere se si impegna per iscritto a garantire il pagamento o l’adempimento dell’obbligo del mandante.
  • Indennità per la clientela(art. 418u CO): se l’agente ha notevolmente ampliato con la sua attività la clientela del mandante e se quest’ultimo trae notevoli vantaggi dalla relazione d’affari con la clientela acquisita anche dopo lo scioglimento del rapporto d’agenzia, l’agente ha diritto ad un’adeguata indennità.
  • Indennità per divieto di concorrenza (art. 418d cpv. 2 CO): se è stata concordata una clausola contrattuale di divieto di concorrenza, l’agente ha diritto a un’adeguata indennità speciale al termine del contratto.

Doveri dell’agente

  • Obbligo di diligenza (art. 418c cpv. 1 e 2 CO): l’agente deve proteggere gli interessi del mandante secondo lo standard di diligenza di un uomo d’affari prudente. Se non diversamente concordato per iscritto, può agire anche per altri committenti.
  • Divieto di segretezza e di concorrenza (art. 418d CO): l’agente non può sfruttare o rivelare ad altri i segreti d’affari del mandante che gli sono stati affidati o di cui è venuto a conoscenza in virtù del rapporto d’agenzia, anche dopo lo scioglimento del contratto. Inoltre, le parti possono concordare un divieto contrattuale di concorrenza.
  • Del credere rischio (art. 418c cpv. 3 CO): L’agente può, mediante contratto scritto, assumere l’obbligo di garantire il pagamento o un altro adempimento degli obblighi del mandante.

Rescissione del contratto d’agenzia

Il contratto di agenzia può essere risolto nei seguenti modi:

  • Scadenza (art. 418p CO): Il contratto di agenzia a tempo determinato termina con la scadenza della durata concordata del contratto;
  • Disdetta (art. 418q CO): se il contratto di agenzia è stato concluso a tempo indeterminato, esso termina con la disdetta di una delle parti. Secondo le disposizioni legali, il contratto di agenzia può essere risolto nel primo anno alla fine del mese successivo alla cessazione. Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell’anno civile. Tutta­via le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o un’altra scadenza.
  • Cause gravi (art. 418r CO): Per cause gravi, sia l’agente che il mandante possono rescindere il contratto di agenzia in qualsiasi momento;
  • Morte, incapacità e fallimento (art. 418s CO): il rapporto di agenzia si estingue con la morte e l’incapacità dell’agente nonché con il fallimento del mandante.

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