I doveri di un socio in una Sagl
Nel seguente articolo vengono illustrati e spiegati i doveri del socio di una società a garanzia limitata (Sagl).
Differenza rispetto ai doveri dell’azionista di una SA
Oltre a varie analogie, esistono anche alcune differenze tra la società per azioni (SA) e la società a responsabilità limitata (Sagl). Se si considera la posizione giuridica delle singole persone, si nota che, a parte l’obbligo di versare il capitale sociale, la legge non impone altri obblighi agli azionisti di una SA. È vero che ulteriori obblighi possono essere concordati nell’ambito di un accordo tra azionisti. Tuttavia, tali obblighi esistono solo a livello di diritto privato e si applicano solo tra le parti del patto tra azionisti
Al contrario, gli azionisti di una GmbH possono essere tenuti a rispettare ulteriori obblighi già nello statuto e quindi a livello di diritto societario.
I doveri individuali dei soci di una Sagl
Da un lato, il socio e l’azionista hanno l’obbligo effettuare un versamento all’impresa. Questo riguarda la quota di capitale sociale della Sagl. Inoltre, a differenza dell’azionista, il socio ha un dovere di lealtà nei confronti della sua società. Lo statuto può persino contenere una clausola di non concorrenza che va oltre (art. 803 CO).
Inoltre, l’atto costitutivo può contenere obblighi accessori. Tali obblighi accessori devono servire allo scopo della società, al mantenimento dell’indipendenza della società o alla conservazione della composizione della cerchia dei soci (art. 796 CO). L’assemblea generale dei soci può emanare un regolamento per la descrizione dettagliata delle prestazioni accessorie, a cui si fa riferimento nello statuto.
Infine, esiste la possibilità di obbligare i soci a versare contributi supplementari (art. 795 CO). Si può quindi concordare che l’obbligo di versare il capitale sorga in caso di rallentamento dell’attività. L’art. 795a CO stabilisce i requisiti per il diritto dell’amministratore delegato di richiedere contributi supplementari. L’obbligo di versare contributi supplementari è un obbligo nei confronti della Sagl e non costituisce una responsabilità nei confronti di terzi. Tuttavia, l’obbligo di versare contributi supplementari non è illimitato. L’art. 795, comma 2, prevede una limitazione dell’obbligo di conferimento supplementare pari al massimo al doppio del valore nominale delle azioni ordinarie detenute dall’azionista.
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